venerdì 14 luglio 2023

Chi deve pagare l’imposta di registro di un immobile

 Hai venduto o acquistato un immobile e ti chiedi chi deve pagare l’imposta di registro?

Hai ricevuto un accertamento dell’Agenzia delle Entrate perché il valore dell’immobile era troppo basso?

Vuoi sapere chi tra il venditore ed il compratore è tenuto al pagamento?

Allora devi sapere che

La Cassazione ha recentemente confermato che in tema di pagamento dell’imposta di registro dovuta per la vendita di un immobile tanto il venditore quanto il compratore sono tenuti al pagamento.

Indice

L’imposta di registro

Quando si vende un immobile si è tenuti al pagamento di un’imposta di registro parametrata al valore dell’immobile.

Se il prezzo dell’immobile è troppo basso da apparire fittizio, l’Agenzia dell’Entrate potrà inviare un avviso di liquidazione per richiedere il pagamento dell’imposta nella misura dovuta per legge.

La vicenda. Chi è tenuto a pagare l’imposta di registro.

L’Agenzia delle Entrate ha promosso ricorso per Cassazione per far valere il principio della solidarietà paritaria che caratterizza l’imposta di registro.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, a tutela delle ragioni dell’Erario il pagamento dell’imposta di registro è dovuto tanto dall’acquirente quanto dal venditore allo stesso modo ed allo stesso tempo al pagamento.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, a ricevere l’avviso di accertamento erano i soci di una società in nome collettivo (S.n.c.), i quali ritenevano che l’Erario avrebbe dovuto prendersela prima con la società quale debitore “principale” e, solo in caso di esito negativo, avrebbe potuto aggredire anche i soci della società, quali debitori “secondari”.

Tuttavia, confermando una giurisprudenza consolidata, la Cassazione da ragione all’Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Cassazione conferma come in ipotesi di imposta di registro

ciascun debitore è tenuto per l’intero nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 25/05/2018, n. 13139

Secondo la Cassazione, l’Agenzia delle Entrate non è vincolata né dal beneficio dell’ordine, né da quello di previa escussione, mirando la norma a rendere più sicura ed agevole la riscossione del tributo.

Il commento dello Studio

La Cassazione conferma un orientamento oramai consolidato, secondo cui quando c’è una riscossione dell’imposta di registro (nel caso esaminato, a seguito di vendita di un immobile) non esistono figli e figliocci, poiché la solidarietà è paritaria.

L’Agenzia può quindi chiedere il pagamento tanto al venditore quanto all’acquirente, con diritto a chi per prima l’avrà effettuato di richiedere all’altro soggetto la metà.

I risvolti positivi della solidarietà tributaria.

Con riguardo ai risvolti positivi, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha recentemente confermato che in caso di passaggio in giudicato di una sentenza favorevole al venditore, l’annullamento o riduzione dell’imposta di registro potrà essere fatto valere anche all’acquirente.

Tale solidarietà vale anche nel caso in cui non si sia impugnato l’avviso di liquidazione.

Tuttavia, essa non può essere invece fatta valere qualora si sia già provveduto spontaneamente al pagamento (e senza riserve) dell’avviso di liquidazione.

I limiti alla solidarietà in caso di accertamento con adesione.

Se uno dei coobbligati (il venditore o il compratore) definisce l’accertamento con lo strumento dell’adesione, libera l’altro?

Secondo la Cassazione, quando si tratta di imposta di registro la responsabilità solidale non viene meno per effetto dell’adesione di uno dei coobbligati alla definizione per adesione, ma solo in caso di estinzione del debito tramite l’integrale pagamento di quanto deciso in sede di adesione.

Nella caso di specie, all’adesione della società acquirente non seguiva l’integrale pagamento dell’importo, essendo stata versata solo una rata, sicché il debito non risultava integralmente estinto.

Per questa ragione, la Cassazione confermava la condanna del venditore coobbligato al pagamento di quanto non ancora versato dall’acquirente.

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