giovedì 27 novembre 2025

𝗥𝗜𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔 𝗕𝗘𝗡𝗜 𝗜𝗠𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜 𝗗𝗜 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗘𝗡𝗜𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗗𝗢𝗡𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔: 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗩𝗔𝗧𝗔 𝗟𝗔 𝗟𝗘𝗚𝗚𝗘 IN PARLAMENTO

 Quella di oggi è una data storica: finalmente i beni donati potranno circolare liberamente sul mercato.

Una riforma epocale, che con lungimiranza il Notariato propone da anni, e che renderà le famiglie molto più libere di programmare i passaggi generazionali.
La riforma, che recepisce una proposta che il Consiglio Nazionale del Notariato portava avanti da oltre 10 anni, ha una portata storica, perché rappresenta una grande semplificazione a favore della circolazione dei beni immobili e un grande conseguente vantaggio per le famiglie e per tutti gli operatori del diritto, sanando una lacuna che da anni penalizzava il mercato immobiliare e la libertà negoziale dei cittadini.
La nuova norma elimina la possibilità, per gli eredi esclusi dalla donazione e lesi dalla medesima nella loro quota di legittima, di agire – come succedeva in passato – anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene. Non scompare però la tutela dei legittimari (coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti) esclusi dalla donazione. Essi vantano comunque un diritto di credito nei confronti direttamente del donatario, pari alla parte lesiva della loro legittima.
Finora il codice civile stabiliva che, in caso di decesso di un soggetto che aveva effettuato in vita una o più donazioni, i legittimari (coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti) potessero chiedere la restituzione del bene e potessero farlo sia nei confronti del donatario che dei suoi aventi causa, entro i dieci anni successivi alla morte.
L’azione di restituzione che il codice civile prevedeva, dunque, non si limitava al rapporto tra eredi e donatario, ma poteva estendersi anche ai terzi che avessero successivamente acquistato il bene donato, entro un termine peraltro molto ampio.
Questo meccanismo nel tempo aveva generato un effetto di grande precarietà, alterando il mercato dei beni di provenienza donativa: fino ad oggi chi comprava un immobile proveniente da donazione rischiava di vederselo sottrarre anni dopo, a seguito di una rivendicazione da parte degli eredi, oltre al fatto che il bene con provenienza donativa risultava difficilmente commerciabile e non appetibile per le banche come garanzia nei mutui.
Il Notariato da tempo chiedeva con urgenza una tale riforma, anche alla luce del fatto che ogni anno in Italia, secondo i Dati Statistici Notarili che sono dati effettivi di tutti gli atti stipulati, vengono effettuate oltre 200mila donazioni immobiliari: nel 2021 ne sono state effettuate più di 221.000, nel 2022 quasi 213.000, nel 2024 218.000. Ecco perché dunque gli effetti concreti della riforma per i cittadini sono molteplici e tutti positivi. Anzitutto, chi compra un immobile con provenienza donativa avrà maggiore sicurezza giuridica e non rischierà di vederselo sottrarre a distanza di anni. In secondo luogo, le banche potranno accettare senza problemi questi immobili come garanzia ipotecaria, rendendo meno complesso l’accesso al credito, soprattutto per le giovani coppie, le famiglie con redditi medi e gli imprenditori alle prese con la necessità di finanziamenti, senza esborso di ulteriori somme per garanzie accessorie.

mercoledì 19 novembre 2025

Cane che abbaia in condominio: cosa fare e cosa si rischia

La presenza di animali domestici può causare conflitti in condominio: ecco cosa dice la legge quando un cane disturba la quiete pubblica.

Vivere in condominio significa accettare regole di convivenza, ma anche esercitare una buona dose di tolleranza. Talvolta, uno dei motivi di attrito riguarda l’abbaiare di un cane.

Se è vero che la libertà di avere un animale domestico è tutelata dalla legge – in particolare, l’art. 1138 c.c., modificato dalla legge 220/2012, prevede che il regolamento condominiale non possa vietare la detenzione di animali – è altrettanto vero che nessuno è autorizzato a perdere il controllo e diventare aggressivo verso i proprietari dell’animale. 

L’abbaiare può essere molesto, ma non giustifica atteggiamenti offensivi, minacce o persecuzioni: chi reagisce in questo modo rischia di passare dalla parte del torto. La convivenza civile si misura, infatti, proprio nella capacità di gestire i conflitti con equilibrio e rispetto reciproco, anche quando il fastidio è reale.

Cosa fare se il cane (proprio o del vicino) abbaia in condominio

Il punto di partenza, in ogni caso, è capire perché il cane abbaia. Spesso si tratta di ansia, noia o risposta a rumori esterni. Il proprietario deve impegnarsi a ridurre il disturbo: più passeggiate, tempo di presenza, addestramento, o ricorso a un educatore cinofilo. Anche piccoli accorgimenti – chiudere finestre, evitare di lasciarlo in balcone per ore – possono fare la differenza.

Se i vicini si lamentano, la cosa migliore è ascoltare e dialogare: dimostrare disponibilità, riconoscere il disagio e cercare soluzioni condivise.

Dall’altra parte, chi subisce il disturbo non deve reagire con rabbia. È legittimo chiedere che il rumore cessi, ma solo con gli strumenti corretti: una segnalazione all’amministratore, una lettera cortese al proprietario o, se il problema persiste, una verifica da parte della polizia locale. 

Cosa fare se la situazione degenera

È possibile richiedere al giudice misure urgenti ai sensi dell’art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento di cessazione del disturbo. Sul punto si può richiamare una recente pronuncia del Tribunale di Bologna – ordinanza n. 11396 del 27 ottobre 2025 – con la quale è stata disposta l’immediata rimozione dei cani e lo spostamento in altro luogo, in ragione di un rumore misurato con picchi fino a 68,5 dB e un differenziale acustico di circa 18 dB rispetto al rumore di fondo. 

La pronuncia richiama anche la Sentenza Cassazione SS.UU. n. 4848/2013 secondo cui la soglia di tollerabilità è violata quando il rumore prodotto dall’animale supera di oltre 3 dB quello ambientale. 

E dunque: dialogo, prevenzione e, se necessario, azione legale con documentazione.

Cane che abbaia in condominio: cosa si rischia

Le conseguenze legali non riguardano solo chi lascia abbaiare il cane senza controllo.

Se l’abbaiare è continuo, protratto e supera la “normale tollerabilità” prevista dall’art. 844 c.c. (che disciplina le immissioni), allora il proprietario può essere chiamato a far cessare le immissioni rumorose, in via cautelare e d’urgenza, e – nei casi più gravi – a risarcire i danni. In provvedimento del Giudice Bolognese sottolinea come, in presenza di danno alla salute (insonnia, ansia, certificati medici) e di misurazione tecnica del rumore, sia legittimo ordinare la rimozione dell’animale. 

Ma attenzione: anche chi reagisce in modo improprio corre rischi seri. Offendere, minacciare o perseguitare il vicino che possiede un cane non è “sfogo”, ma può integrare reati come le molestie (art. 660 c.p.), le minacce (art. 612 c.p.) o, se le condotte sono reiterate e causano paura o ansia, persino atti persecutori (art. 612-bis c.p.). In questi casi, il proprietario del cane diventa a sua volta vittima, e può sporgere denuncia.

Conclusione

La vita in condominio è fatta di equilibri sottili: il diritto di avere un animale e quello di vivere in tranquillità devono convivere.

Se il cane abbaia in condominio, il proprietario deve assumersi le proprie responsabilità e limitare i disturbi, ma i vicini devono mantenere rispetto e misura. Nessuna esasperazione, nessuna aggressività: solo il dialogo, la comprensione e, se necessario, l’intervento delle autorità competenti possono risolvere la questione nel rispetto della legge e della buona convivenza.