martedì 28 novembre 2017

La surroga del mutuo

Oggi parliamo di surroga, con un esempio per rendere la descrizione più palpabile:

Marco e i suoi amici ci accompagneranno attraverso la sostituzione del mutuo da una banca all’altra
Si dice che la vita inizi a 40 anni, a quest’età si è più felici, soddisfatti e meno stressati, gli studi lo confermano e Marco non potrebbe essere più d’accordo. Il nostro inquilino del primo piano ha da poco avviato le pratiche per il divorzio, ma non ha perso il suo sorriso e la sua vitalità anche grazie al suo lavoro di pediatra e ai suoi piccoli pazienti, che gli hanno insegnato a rialzarsi con coraggio dopo ogni caduta.
Laura e John sono gli amici storici di Marco, uniti dalle scuole superiori, hanno vissuto esperienze indimenticabili, hanno festeggiato i momenti belli e superato insieme le difficoltà sui banchi di scuola e nel mondo del lavoro, senza mai perdere l’occasione di ritrovarsi a chiacchierare davanti a birra e patatine.
La prima ad aver acquistato una casa è stata la più intraprendente del gruppo, Laura, seguita da John e Marco in questo grande passo qualche anno dopo. Tutti e tre per comprare il loro primo appartamento hanno dovuto chiedere un mutuo, ma adesso con tante spese da sostenere il nostro affascinate pediatra vorrebbe cercare di risparmiare un po’. Laura gli ha parlato della surroga, la sostituzione del mutuo passando da una banca a un’altra che offre condizioni più vantaggiose, senza però modificare il tipo di mutuo stipulato in origine e il suo scopo.
I benefici potrebbero essere molti: la portabilità del mutuo è gratuita dal 2007 grazie al Decreto Bersani, per cui tutte le spese delle pratiche per il passaggio sono a carico della banca di destinazione; inoltre la vecchia banca non ha diritto a ricevere alcun preavviso e questa non può opporsi alla surroga, ma anzi deve avviare tempestivamente le pratiche se non vuole incorrere in sanzioni.
Attualmente un mutuo su 6 è stato surrogato, ma l’avvio di questa pratica non è stato facile e dopo un momento di rodaggio, nel 2009 in molti sono riusciti a sostituire i prodotti stipulati negli anni precedenti con contratti più vantaggiosi. Laura è riuscita ad abbassare il tasso fisso del suo mutuo passando da una banca a un’altra nel 2012, prima che iniziasse il periodo grigio dell’economia e che i tassi degli spread praticati dagli istituti di credito si alzassero dall’1% a oltre il 3%.
Ed eccolo lì uno dei termini più gettonati da giornali e telegiornali, il temutissimo spread, ma cos’è davvero? Marco e John sono confusi e anche Laura lo era, ma poi le hanno spiegato che lo spread altro non è che una componente del tasso di interesse pagato dal mutuatario e rappresenta il margine di guadagno dell’istituto di credito che concede il finanziamento. La sua funzione è quella di garantire alla banca un compenso sufficiente per la copertura delle spese di gestione, quelle amministrative, il rischio che deriva dal finanziamento e un margine di profitto.
Allo spread poi devono essere sommati l’Euribor o l’Irs a seconda che si parli rispettivamente di mutui a tasso variabile o a tasso fisso: l’Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) è il tasso di interesse applicato agli scambi interbancari, ovvero il prezzo che le banche danno al denaro; mentre l’Irs (Interest Rate Swap) è il tasso di interesse applicato alle operazioni di scambio sottoscritte dagli istituti bancari europei a copertura del rischio di interesse.
Nel 2015, con lo spread in discesa, l’Euribor negativo e l’Irs ai minimi storici, i mutui sono tornati a essere competitivi e hanno provocato una corsa alla sostituzione dei prodotti più cari.
Date, definizioni e percentuali a Marco comincia a girare la testa, ma questa volta non è colpa della birra, Laura lo rassicura, la surroga è ciò che fa per lui! Nel 2017 il 18% dei mutui sono stati surrogati, perché in questo momento le banche pur di erogare mutui a tasso fisso, stanno praticando degli sconti sullo spread, ovvero stanno riducendo il loro margine di profitto.
Per John invece, che ha sottoscritto un mutuo a tasso variabile, sarà meglio ripensarci nel 2018, nel caso dovessero registrarsi cambiamenti repentini degli indici Euribor.
Ma quali sono i documenti da compilare per surrogare? Cosa si deve fare? Marco vuole una lista dettagliata e allora Laura prende carta e penna e comincia a elencare:
– documentazione reddituale, per garantire alla nuova banca che il titolare del mutuo possa far fronte ai pagamenti;
 documentazione anagrafica, certificato di nascita, di stato civile, il documento di identità e la copia del CF;
– documentazione sull’immobile e sul mutuo precedente.
Una volta che si è in possesso di tutta la documentazione necessaria è possibile recarsi dalla nuova banca. È importante ricordarsi che sarà possibile modificare tutte le condizioni legate al contratto del mutuo, come l’importo della rata, i tassi di interesse e lo spread, ma non sarà possibile rivedere l’importo trasferito, esso dovrà essere pari al debito residuo che si aveva con la banca surrogata.
Questa è stata davvero una cena impegnativa, proficua certo, ma spossante, con tutte queste informazioni da carpire, ora è il momento di concedersi una fetta di torta gigante e di brindare, alla surroga ovviamente!

lunedì 20 novembre 2017

Perché conviene affittare una casa a canone concordato?

Avere una seconda casa e lasciarla disabitata comporta importanti costi perché, seppur inutilizzata, sarà necessario sostenere numerose spese per poterla mantenere. Sulla seconda casa infatti si pagano Imu e Tasi, dai quali si è esenti quando si parla invece di prima casa, le spese condominiali e anche le utenze che rimangono attive, le quali inoltre, se utilizzate, sono soggette a prezzi più alti. Inoltre possedere una casa aumenta il proprio reddito, dunque deve essere inserita nella dichiarazione e i costi aumentano.

affitto a canone libero o concordato

È dunque una buona idea quella di trovare un inquilino affidabile e dare in affitto l’immobile per trasformare i costi in entrate economiche. I proprietari di unità immobiliari possono scegliere il tradizionale contratto a canone libero oppure quello a canone concordato con il quale si possono ottenere importanti agevolazioni fiscali fra cui la Cedolare secca al 10% e una riduzione di Imu e Tasi, potendo arrivare a raggiungere un risparmio sulle tasse di oltre il 50%.
L’interesse verso il canone concordato è in crescita da parte delle istituzioni. Non a caso nella legge di Bilancio 2018 è prevista una proroga della cedolare secca al 10% per gli affitti a canone concordato. Sono possibili, inoltre, interessanti novità per le locazioni commerciali.

canone concordato milano 2016

Anche la città di Milano segue questa tendenza e dimostra un aumentato interesse, nell’ultimo periodo, nei confronti del canone concordato. L’osservatorio immobiliare dell'agenzia delle entrate rileva su Milano nel rapporto 2016, con dati riferiti all'anno precedente, 855 contratti stipulati a canone concordato a Milano, dato che sale a 1767 nel rapporto 2017 relativo al 2016. Ed è anche grazie agli affitti a Canone Concordato che il mercato delle locazioni nel territorio di Milano registra una ripresa e cresce la domanda di alloggi di fascia media ad uso abitativo a lungo termine.

calcolo canone concordato milano

Ma quali sono i reali vantaggi economici per i proprietari che scelgono il canone concordato? Rosa Cioffi, project manager di Milano Abitare, un’agenzia sociale per la locazione che opera tra privati e nata a da una co-progettazione tra il Comune di Milano e la Fondazione Welfare Ambrosiano e si occupa di promuovere il canone concordato in città, ce lo spiega in un interessante video. Inoltre, per chi fosse interessato, a questo link http://www.milanoabitare.org/ si può effettuare facilmente il calcolo e verificare il reale vantaggio di questo tipo di contratto.

martedì 14 novembre 2017

Sicurezza nei luoghi di lavoro: tra sinergia e condivisione

La quinta Giornata Nazionale della Sicurezza è proseguita nel pomeriggio con la tavola rotonda “La sicurezza nei luoghi di lavoro: sinergia e condivisione” moderata dalla giornalista del Tg2 Maria Concetta Mattei. Secondo Piercarlo Maggiolini (Politecnico di Milano) “nel mo determinati rischi è necessario offrire garanzie di qualità. Non si può lavorare in qualità fornendo la propria prestazione in modo gratuito, per questo la sentenza del Consiglio di Stato ci ha colto di sorpresa”. Un’affermazione in linea col concetto espresso nella presentazione del Presidente CNI Armando Zambrano. 

Nazzareno Iarrusso (FederArchitetti) ha sottolineato l’aspetto legato agli incidenti sul lavoro: “Esiste la copertura RC per i professionisti, ma resta il penale. I bisogna contribuire e collaborare per diffondere la cultura della sicurezza, facendo in modo che tutti i portatori d’interesse del settore possano elaborare strategie di collaborazione”. 

Per Bruno Giordano (Magistrato di Corte di Cassazione si attendono gli adeguamenti normativi. “Quando parliamo di prevenzione e sicurezza se vogliamo evitare i luoghi comuni e intraprendere la strada della concretezza dobbiamo capire che la sicurezza è distillato di bene collettivo. E’ un bene comune perché ha dei costi che sono sostenuti da tutto l’apparato statale”. Giuseppe Piegari (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha evidenziato la problematica dei falsi attestati. “In tema di sinergie sarebbe oppo collaborazione con gli organi di vigilanza. E’ necessario perché l’Ispettorato del lavoro ha a disposizione un numero piuttosto contenuto di ispettori: solo 280 sul territorio nazionale”.  La tavola rotonda condotta da Maria Concetta Mattei (Tg2) ha chiuso i lavori della quinta Giornata della Sicurezza organizzata dal CNI. Nazionale della Sicurezza è proseguita nel pomeriggio con la tavola rotonda “La sicurezza nei luoghi di lavoro: sinergia e condivisione” moderata dalla giornalista del Tg2 Maria Secondo Piercarlo Maggiolini (Politecnico di Milano) “nel momento in cui ci si avvicina a determinati rischi è necessario offrire garanzie di qualità. Non si può lavorare in qualità fornendo la propria prestazione in modo gratuito, per questo la sentenza del Consiglio di Stato ci ha colto di one in linea col concetto espresso nella presentazione del Presidente CNI Armando Zambrano. Nazzareno Iarrusso (FederArchitetti) ha sottolineato l’aspetto legato agli incidenti sul lavoro: “Esiste la copertura RC per i professionisti, ma resta il penale. I bisogna contribuire e collaborare per diffondere la cultura della sicurezza, facendo in modo che tutti i portatori d’interesse del settore possano elaborare strategie di collaborazione”. 

Per Bruno Giordano (Magistrato di Corte di Cassazione) bisogna applicare il testo unico ma ancora si attendono gli adeguamenti normativi. “Quando parliamo di prevenzione e sicurezza se vogliamo evitare i luoghi comuni e intraprendere la strada della concretezza dobbiamo capire distillato di bene collettivo. E’ un bene comune perché ha dei costi che sono sostenuti da tutto l’apparato statale”. Giuseppe Piegari (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha evidenziato la problematica dei falsi attestati. “In tema di sinergie sarebbe oppo collaborazione con gli organi di vigilanza. E’ necessario perché l’Ispettorato del lavoro ha a disposizione un numero piuttosto contenuto di ispettori: solo 280 sul territorio nazionale”. La tavola rotonda condotta da Maria Concetta Mattei (Tg2) ha chiuso i lavori della quinta Giornata Nazionale della Sicurezza è proseguita nel pomeriggio con la tavola rotonda “La sicurezza nei luoghi di lavoro: sinergia e condivisione” moderata dalla giornalista del Tg2 Maria mento in cui ci si avvicina a determinati rischi è necessario offrire garanzie di qualità. Non si può lavorare in qualità fornendo la propria prestazione in modo gratuito, per questo la sentenza del Consiglio di Stato ci ha colto di one in linea col concetto espresso nella presentazione del Presidente CNI Armando Zambrano. 

Nazzareno Iarrusso (FederArchitetti) ha sottolineato l’aspetto legato agli incidenti sul lavoro: “Esiste la copertura RC per i professionisti, ma resta il penale. In questo senso bisogna contribuire e collaborare per diffondere la cultura della sicurezza, facendo in modo che tutti i portatori d’interesse del settore possano elaborare strategie di collaborazione”. ) bisogna applicare il testo unico ma ancora si attendono gli adeguamenti normativi. “Quando parliamo di prevenzione e sicurezza – ha detto - se vogliamo evitare i luoghi comuni e intraprendere la strada della concretezza dobbiamo capire distillato di bene collettivo. E’ un bene comune perché ha dei costi che sono sostenuti da tutto l’apparato statale”. Giuseppe Piegari (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha evidenziato la problematica dei falsi attestati. “In tema di sinergie sarebbe opportuno una collaborazione con gli organi di vigilanza. E’ necessario perché l’Ispettorato del lavoro ha a disposizione un numero piuttosto contenuto di ispettori: solo 280 sul territorio nazionale”. 

Per Ester Rotoli (Inail) è necessario verificare l’efficacia dell’azione legislativa: “noi legiferiamo e non valutiamo gli effetti della legislazione, salvo poi applicare dei correttivi”. Stefano Bergagnin (CNI) ha lamentato il fatto che gli ingegneri vengano coinvolti con notevole ritardo nello sviluppo dei piani della sicurezza. “Nel Regno Unito – ha detto - i costi per la sicurezza vengono calcolati con largo anticipo perché la sicurezza va progettata, questo è l’investimento corretto. Non pensarci nel momento giusto significa dover sostenere dei costi molto più elevati in un secondo momento”. 

Fabio Potrandolfi (Confindustria) ha sostenuto la necessità di una formazione fatta assieme da scuola e impresa: “La sinergia scuola lavoro deve essere sempre presente. Per questo motivo Confindustria ha chiesto che la scuola inserisca insegnamenti di salute e sicurezza, un momento determinante per la forma mentis della persona. La propensione al rischio è della persona”. Michele Tritto (Ance) ha sottolineato che “la normativa italiana è tra le più complete ma la norma viene letta spesso come un appesantimento burocratico. Stiamo combattendo una battaglia per la semplificazione amministrativa. Si parla molto di digitalizzazione e noi vorremmo che questa fosse estesa così da rendere più fruibile la normativa per accelerare le pratiche”. 

Cinzia Frascheri (Cisl) è tornata sul tema del testo unico: “Se vogliamo definirlo testo unico dobbiamo rivederlo in maniera sistemica”. Tolomeo Litterio (Corpo Nazionale Vigili del Fuoco), infine, ha rappresentato l’esperienza del suo corpo caratterizzato da una “doppia attività: prevenzione ed intervento in emergenza. Noi facciamo dei controlli e tendiamo ad espletare attività di prevenzione sul territorio”.

giovedì 9 novembre 2017

Immobiliare Residenziale, Tre Anni Di Recupero Post-Crisi

Stando a quanto afferma il dossier OMI sull’andamento del mercato immobiliare residenziale italiano, nel corso del II trimestre 2017 le compravendite abitative sarebbero cresciute di oltre 5.000 abitazioni rispetto allo stesso quarto del 2016, per un volume pari a 145.529 unità. L’incremento tendenziale è pari al +3,8%, e pur rallentando rispetto al +8,6% che invece era stato segnato nel corso del trimestre precedente, permette agli analisti dell’immobiliare tricolore di concludere facilmente come il mercato delle abitazioni sia in recupero quasi ininterrotto dal 2014, e che sul piano del volumi scambiati, gli effetti della pesante contrazione del 2012 sono quasi del tutto riassorbiti. 

Crescono anche le superficie compravendute

Alla crescita del numero di operazioni di compravendita è intuibilmente corrisposta anche una crescita delle superfici oggetto di transazione: l’OMI segnala nel suo report trimestrale che alle oltre 145 mila abitazioni compravendute sono risultati essere equivalenti 15,3 milioni di metri quadri, in aumento del 3,8% su base annua e, dunque, esattamente in linea con il rialzo del numero di unità immobiliari oggetto di compravendita.
A conferma di ciò sia d’altronde sufficiente dare uno sguardo al dato della superficie media dell’abitazione compravenduta, che risulta essere pari a poco più di 105 metri quadri nel II trimestre 2017, immutata rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Le superfici medie più elevate delle abitazioni scambiate si osservano nel Nord Est, con gli immobili che hanno in media superato i 112 metri quadri, mentre le abitazioni più piccole sono state quelle acquistate nel Nord Ovest, con 101 metri quadri circa.

Le compravendite per dimensione

Passando poi all’analisi dei dati di compravendite di abitazioni per la loro dimensione, con statistiche aggregate per tagli dimensionali, la maggior parte delle compravendite nel corso del II trimestre 2017 ha riguardato le unità con una superficie dimensionale compresa tra 50 e 85 metri quadri, con una quota di oltre il 30% del totale degli acquisti, mentre la classe di superficie tra gli 85 e i 115 metri quadri ha assorbito una quota di mercato del 27,7% del totale.
tagli più grandi (intendendo per tali le classi tra 115 e 145 metri quadri, e oltre i 145 metri quadri) hanno pesato per circa il 16% ciascuno, mentre la quota di acquisti di unità di taglio più piccolo, fino a 50 metri quadri, è stata del 9% circa.
Si noti altresì come la distribuzione delle compravendite secondo il taglio dimensionale si mostri in linea con la distribuzione nazionale, con sole alcune eccezioni: nel Nord Est, in particolar modo, le case più grandi hanno inciso per più del 20% sul totale delle compravendite, mentre quelle che hanno una superficie compresa tra i 50 e gli 85 metri quadri, che già rappresentano in tutte le aree geografiche il peso predominante, hanno un peso oltre il 35% nel Nord Ovest.
Analizzando poi i tassi tendenziali del mercato per quanto concerne ancora il II trimestre 2017, rispetto all’omologo periodo del 2016, per classi dimensionali di abitazioni, emerge ancora una maggiore crescita per le unità che hanno una superficie inferiore ai 50 metri quadri, in incremento del 5,7%. Le abitazioni che hanno una superficie maggiore di 115 metri quadri hanno invece conseguito – a livello nazionale – una prestazione inferiore rispetto alla media del mercato.

martedì 7 novembre 2017

Psicologia dell'imprudente: come evitare errori quando affittiamo o acquistiamo una casa

“Avrei dovuto pensarci meglio”. Questa è la frase che pronunciamo quando scopriamo che l’operazione appena portata a termine è piena di errori: abbiamo pagato troppo, abbiamo scelto male, sono emersi problemi fino a quel momento nascosti.
Gli psicologi chiamano questo errore di giudizio “bias cognitivo”. E’ un errore umano causato dal non far prevalere la ragione sull’emozione. Il premio Nobel per l’economia, Richard Thaler, ha scritto un libro intitolato “Misbehaving”, nel quale dice che “secondo la premessa centrale della teoria economica le persone scelgono l’ottimizzazione (scegliendo il meglio)...”. Ma Thaler lo dubita: afferma che gli economisti lo sostengono perché “non hanno passioni: pensano come il signor Spock di Star Trek”.
Ecco le sciocchezze che vengono commesse:
Le parole seducenti. Quando ci mostrano un appartamento su Internet ci parlano della “deliziosa stanza dei bambini” o della “grande cucina americana”. Queste visualizzazioni creano nelle nostre menti degli schemi mentali che condizionano il nostro interesse. Per evitare ciò, basta chiedersi come sono in realtà questi luoghi senza l’aggiunta degli aggettivi.
Mancanza di tempo. Il lavoro ci impedisce di dedicare il tempo necessario all’acquisto o alla locazione di una casa, in modo da poter esaminare con attenzione tutte le offerte e poi trarre le conclusioni. E qui sta l’errore. Le probabilità di sbagliare e rimpiangere la scelta fatta sono direttamente proporzionali alla scarsità di tempo investito. Il cervello vuole risparmiare energia e prende decisioni affrettate. Per evitare ciò, è sufficiente prendere ogni giorno un po’ di tempo per esaminare i diversi annunci e fissare qualche visita nel fine settimana. Bisogna avere metodo.
Maneggiare pochissime informazioni. L’esperienza si vede nel prendere le giuste decisioni basate su tutte le informazioni immagazzinate nella nostra vita in un determinato campo. Ma l’acquisto o l’affitto di una casa avviene di tanto in tanto. Per compensare ciò, è necessario raccogliere il maggior numero possibile di informazioni ed elaborarle. Questo permetterà al cervello di prendere la decisione migliore.
L’ossessione del dettaglio. Non c’è alcun appartamento o casa ideale, c'è sempre qualcosa che non va. A volte scartiamo un immobile perché siamo ossessionati da un particolare. Bisogna, invece, considerare tutto nel suo insieme. In questo modo non si rischia di perdere un affare.
Decisioni in coppia. Quando si negozia per acquistare o affittare un appartamento in coppia, si confrontano due modi di vedere la realtà. Questo non sarebbe un problema se i due fossero sinceri. Ma ci sono sempre pregiudizi cognitivi basati su complessi inconsci: ci sono brutti ricordi per uno dei due, mentre l’altro magari è ossessionato dalla camera da letto. E’ meglio che i due riflettano con attenzione, per sapere se stanno condividendo informazioni effettivamente corrette o se parlano in preda alle loro emozioni inconsce.

giovedì 2 novembre 2017

Legge di Stabilità 2018, ecco quali sono i bonus casa

Nella nuova legge di Bilancio trovano spazio i bonus casa. Vediamo quali sono le agevolazioni che cambiano e quelle che restano.
Ecobonus 65% – Confermato per tutto il 2018 l’ecobonus al 65% per le spese di efficientamento energetico in casa. Ma cambia il perimetro degli interventi incentivati: la posa in opera di infissi, di schermature solari e le caldaie a condensazione e a biomasse passano dal 65% al 50%; resta invariato a quota 65% il bonus per pannelli solari per l’acqua calda, pompe di calore e altri interventi sull'involucro edilizio.
Bonus 50% per le ristrutturazioni – Diventa possibile utilizzare il bonus del 50% per le ristrutturazioni per le spese sostenute fino al 31 dicembre del 2018, entro un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro.
Bonus mobili - Una detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in classe A o A+, per un tetto massimo di 10mila euro. Le detrazioni saranno spalmate in 10 rate.
Bonus verde – Dal 1° gennaio del 2018 diventa detraibile una cifra pari al 36% delle spese documentate relative al verde, fino a un massimo di 5.000 euro per ogni unità immobiliare. Il nuovo sconto sarà dedicato alla sistemazione a verde “di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni”.
Proroga cedolare secca -  Contriariamente alle bozze circolate nei giorni scorsi, viene prorogata la cedolare secca al 10% sui contratti a canone concordato, ma l'estensione varrà solo per il prossimo biennio. Niente stabilizzazione, quindi, e niente allargamento della platea anche agli immobili "non residenziali", rimangono quindi esclusi uffici e negozi.
Sismabonus e bonus condomini – Sul fronte degli ecobonus condominiali rimangono gli sconti del 70 e 75% che vengono confermati fino al 31 dicembre del 2021. Arriverà fino al 2021 il sismabonus, con percentuali variabili tra il 75% e l’85%.
Ecobonus e sismabonus per gli ex Iacp – Gli istituti autonomi case popolari (ex Iacp) potranno usufruire dell’ecobonus per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, come era già in passato, ma anche su immobili gestiti per conto dei Comuni. Gli ex Iacp potranno accedere al sismabonus fino a una percentuale massima dell'85%.
Fondo di garanzia – Nasce il fondo nazionale per la concessione di garanzie sui prestiti finalizzati alle operazioni di riqualificazione energetica con una dotazione di 50 milioni all’anno tra il 2018 e il 2020, ripartiti tra Ministero dell’Ambiente e Mise. Le famiglie a basso reddito potranno così accedere più facilmente ai prestiti bancari: con questi 50 milioni annui sarà possibile stimolare, in base alle stime del governo, circa 600 milioni di investimenti.
Cessione dei crediti anche per i singoli appartamenti – Diventa possibile trasferire le detrazioni anche per le operazioni effettuate sulla singola unità immobiliare, al di fuori degli interventi condominiali. Chi incamera il bonus potrà, poi, anche trasferirlo nuovamente. Finora la possibilità di trasferire le detrazioni era limitata al solo caso degli interventi sulle parti condominiali.
Requisiti tecnici e massimali – Vengono aggiornati i requisiti tecnici minimi che gli interventi di efficientamento devono rispettare per rientrare nel perimetro dell’ecobonus. Ad occuparsene sarà un decreto del Ministero dello Sviluppo economico. Nel testo andranno anche rivisti i massimali di costo specifici per ogni tipologia di intervento, oltre alle procedure di esecuzione dei controlli a campione eseguiti dall’Enea.

martedì 31 ottobre 2017

Affitti brevi, la cedolare secca si estende a sublocazioni e comodati

Sulla scia della cosiddetta “tassa Airbnb” si delinea l’intera tassazione sugli affitti brevi. La cedolare secca arriva ad interessare i contratti abitativi di durata non superiore a 30 giorni, con possibilità di opzione per sublocatori e comodatari.
La novità deriva dal decreto legge 50/2017 e dalla circolare 24/E. Con “affitto breve” il Fisco intende la locazione di una casa, con una durata non superiore a 30 giorni, eseguita da soggetti che non esercitano attività d’impresa. Sono di conseguenza esclusi gli affitti a società e imprese e le locazioni siglate da chi opera con la partita Iva.
Per i contratti stipulati dal 1° giugno 2017 gli affitti brevi arrivano a comprendere le sublocazioni e le situazioni in cui un soggetto ha la casa in uso gratuito(comodato) e la dà in locazione a un altro soggetto (concessione a titolo oneroso).
In questi casi si può scegliere la cedolare secca con aliquota al 21%.
Se si tratta di locazione classica, si ha un reddito di fabbricati e la scelta della cedolare secca spetta al proprietario, che nel caso di contratti brevi la esprimerà in dichiarazione dei redditi.
Se si tratta di comodato, il comodatario può scegliere la cedolare al 21% calcolata sul canone; il comodante dovrà dichiarare l’eventuale reddito fondiario.
Se si tratta di sublocazione breve, il sublocatore può scegliere se trattare i proventi come redditi diversi o applicare la cedolare al 21%; anche il locatore può scegliere la cedolare sull’affitto “principale” e quindi si potrebbero avere due opzioni per la stessa casa.

martedì 24 ottobre 2017

Balconi in condominio


Si ritiene nulla la delibera condominiale che approvi interventi di manutenzione e/o ricostruzione sui balconi aggettanti. Se si accede a tale soluzione, laddove una delibera di tale portata fosse comunque assunta dall’assemblea di condominio, essa risulterebbe comunque inefficace ed, ineseguibile da parte dell’amministratore.
Relativamente alla trattazione dell’argomento in epigrafe, sembra opportuno citare innanzitutto una nota pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione risalente al 2005 (n. 4806); quest’ultima, sebbene emessa al fine precipuo di comporre il contrasto giurisprudenziale insorto con riferimento ai vizi della delibera in caso di omessa convocazione di un condomino, contiene un’importante elencazione dei criteri di classificazione delle delibere nulle/ annullabili, nonché dei più importanti esempi di delibere che appartengano all’una o all’altra delle predette categoria di invalidità. A tal riguardo, si fa notare la seguente affermazione: “debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale che incidono sui diritti individuali, sulle cose o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini”.
Per quanto qui di interesse, la predetta enunciazione assume la veste di principio generale al quale ricorrere allorquando si discuta di lavori di manutenzione straordinaria aventi ad oggetto i balconi cosiddetti “aggettanti”. Infatti, tali beni sono ritenuti – da giurisprudenza ormai celebre e consolidata – di esclusiva pertinenza dell’unità immobiliare alla quale accedono e, di conseguenza, nella piena disponibilità del proprietario di questa. In coerenza con tale definizione la stessa Cassazione ha espressamente qualificato i suddetti balconi quali “elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato”, non costituenti “parti comuni dell’edificio” e, pertanto, di appartenenza dei “proprietari delle unità immobiliari corrispondenti” da considerarsi, quindi, “gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta dei frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi staccati” (cfr. Cass. n. 8159 del 7 settembre 1996). Ad ulteriore supporto di quanto or ora riportato, nonché a conferma del fatto che si è configurato un vero e proprio orientamento di legittimità, può servire il richiamo ad una più recente pronuncia nella quale si legge che “i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio” (cfr. Cass. n. 6624 del 30 aprile 2012).
Alla luce di quanto precisato in merito alla natura privata dei balconi “aggettanti” va da sé che le spese per la loro manutenzione e ricostruzione gravino interamente sul proprietario dell’unità immobiliare della quale costituiscono il prolungamento; in proposito la Cassazione ha asserito, nello specifico, che non sussiste per tali tipi di balcone alcuna possibilità di interpretazione estensiva dell’art. 1125 c.c., che disciplina la ripartizione delle spese dei soffitti, delle volte e dei solai, norma che invece si applica in via estensiva ai cosiddetti “balconi incassati” (cfr. Cass. n. 11155 del 24 dicembre 1994), vista la loro funzione di sostegno e copertura del piano sovrastante.
Come già rilevato innanzi, sembra evidente che dalla stessa distinzione tra parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune consegue anche l’individuazione del soggetto responsabile di eventuali danni originatisi dal distacco di porzioni di balcone o da infiltrazioni dallo stesso provenienti.
Secondo quanto finora asserito ed argomentato, in piena conformità alle pronunce della giurisprudenza di legittimità, non si può che ritenere radicalmente nulla la delibera condominiale che approvi interventi di manutenzione e/o ricostruzione sui balconi aggettanti. Se si accede a tale soluzione, laddove una delibera di tale portata fosse comunque assunta dall’assemblea di condominio, essa risulterebbe comunque inefficace (quod nullum est nullum producit effectum) e, pertanto, ineseguibile da parte dell’amministratore. La diligenza professionale dell’amministratore di condominio impone, infatti, la non esecuzione delle delibere nulle, come tali improduttive di effetti giuridicamente rilevanti. Più in chiaro, sul piano pratico, le ulteriori conseguenze della nullità giuridica di una delibera condominiale sono:
  1. la totale inefficacia degli atti esecutivi posti in essere dall’amministratore in ossequio ad essa; egli, infatti, “agendo” su parti di proprietà esclusiva, risulterebbe se non altro sfornito dei poteri rappresentativi e delle attribuzioni legali di cui all’art. 1131 c.c.;
  2. la impugnabilità della stessa senza limiti temporali da parte di chiunque vi abbia interesse;
  3. l’impossibilità di una qualsiasi “sanatoria” o convalida della stessa, costituendo questi rimedio rispettivamente eccezionale e riservato solo agli atti annullabili.
Oltre agli aspetti che concernono l’invalidità della delibera assunta, sembra opportuno affrontare anche altri profili di estrema rilevanza per l’attività dell’amministratore; si pensi alle implicazioni che si possono verificare, in primis, rispetto al compenso straordinario dell’amministratore medesimo, ed in secundis, rispetto al recupero crediti ed alla gestione del conto corrente condominiale. Sul piano generale, occorre tener presente che la giurisprudenza si orienta nel senso di tener distinti i lavori su parti comuni da quelli sui beni comuni.
Nello specifico, con riferimento al primo profilo sopra posto in rilievo, si ricorda che la Suprema Corte, in una vicenda in cui i singoli condomini avevano sottoscritto un unico contratto di appalto, commissionando opere concernenti sia parti di loro esclusiva proprietà sia parti comuni, per un unico prezzo unico da dividere, poi, nei rapporti interni, ha negato il diritto dell’amministratore a percepire una provvigione per la mediazione prestata in relazione alla conclusione dell’operazione limitatamente alle parti di proprietà esclusiva dei condomini asserendo che per queste ultime egli risultava sprovvisto del potere di rappresentanza (cfr. Cass. n. 10419 del 23 ottobre 1997).
Con riferimento invece al potere/dovere dell’amministratore di agire per il recupero delle quote condominiali eventualmente emesse a seguito di interventi manutentivi su parti di proprietà esclusiva (quali risultano essere i balconi “aggettanti”), deve essere segnalata la recente pronuncia della Corte di Cassazione del 12 gennaio 2016 n. 305. La Suprema Corte, in questa occasione, ha statuito che deve essere revocata l’ingiunzione di pagamento per il recupero delle spese dei lavori, se l’assemblea ha deliberato la manutenzione straordinaria anche sui balconi di proprietà esclusiva, senza chiedere l’autorizzazione al proprietario. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, il giudice può sempre rilevare d’ufficio la nullità della delibera a fondamento del provvedimento monitorio, laddove la validità della stessa rappresenti comunque un elemento costitutivo della domanda. Più in chiaro, come si legge nella medesima pronuncia, il divieto di eccepire l’invalidità delle delibere condominiali in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, vale solo nei casi di annullabilità delle stesse, ben potendo invece essere rilevata la nullità quando si controverta in ordine all’applicazione di atti (delibera condominiale) posti a fondamento della richiesta del decreto ingiuntivo reso, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda.


Infine, per quanto concerne gli obblighi dell’amministratore, fissati dall’art. 1129 c.c., in relazione all’utilizzazione del conto corrente condominiale, assume particolare rilevanza l’affermazione che gestione del conto stesso non debba eseguirsi “secondo modalità che possono generare possibilità di confusione fra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini”. Orbene, a ben riflettere, il pagamento di somme afferenti beni di proprietà esclusiva come parti di “quote” confluenti sul conto corrente condominiale provocherebbe un duplice effetto negativo per l’amministratore: da un lato, la deplorata confusione dei patrimoni dei condomini con la gestione condominiale, dall’altro il rischio di utilizzare indebitamente somme esorbitanti la gestione dei beni comuni con conseguente possibilità che si configuri l’illecito di appropriazione indebita di somme di denaro.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi, si condivide il monito espresso da autorevole dottrina in ordine alla necessità di tenere sempre distinte le opere relative a beni comuni e beni esclusivi dei singoli condomini. In particolare, si afferma che “sarebbe sempre auspicabile la stipula di separati contratti di appalto, uno per le parti comuni e tanti altri quante siano le proprietà esclusive interessate dall’intervento di manutenzione”; coerentemente, quindi, “l’amministratore nell’effettuare pagamenti all’appaltatore nella qualità di rappresentante del codominio per i beni comuni dovrà indicare, di volta in volta, il debito al quale riferire l’adempimento, in modo da evitare che a ciascun versamento non segua l’effetto solutorio di una delle distinte obbligazioni, spettando diversamente al condominio o al singolo condomino, convenuto per il pagamento del saldo residuo del rispettivo rapporto di appalto, provare, a norma dell’art. 2697 c.c., il fatto o parzialmente estintivo dedotto.

lunedì 23 ottobre 2017

La Cassazione sui mutui: «Validi i tassi diventati usurari»

Queste le ultime novità sui tassi dei mutui: 
L'usura sopravvenuta? Non esiste. Una gelata fredda dalle Sezioni unite della Cassazione sui clienti delle banche che facevano di conto per vedere se gli interessi sul proprio mutuo stipulato fossero andati, in termini calcistici, in fuori gioco, attraverso il meccanismo dell’usura sopravvenuta. In pratica quando si concorda un finanziamento o un mutuo, il tasso di interesse non deve superare una soglia che è calcolata aggiungendo delle maggiorazioni a quelli di mercato. Che cosa succede se la soglia, regolare al momento della stipula, nel corso del tempo supera la soglia di usura come calcolata per periodi successivi a quelli del finanziamento? Una corposa giurisprudenza di merito e di legittimità a cui si era unito successivamente l’Arbitro bancario finanziario, con soluzioni originali, aveva ritenuto che la situazione fosse «irregolare», traendone conseguenze piuttosto articolate, fino a cancellare del tutto gli interessi dovuti.
Le Sezioni unite, con la sentenza del 19 ottobre 2017, n. 24675, hanno invece gelato qualsiasi argomento sull’usura sopravvenuta. Per la Corte se nel corso del tempo i tassi concordati al momento della stipula superano la soglia di usura «non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge (legge 108 del 1996, ndr), o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto». Quindi gli effetti di tagliola sugli interessi, stabiliti per contrastare il fenomeno dell’usura, si avranno solo nei casi in cui l’usura fosse “originaria”, avendo escluso le Sezioni unite la figura dell’usura sopravvenuta.

La vicenda era sorta proprio all’indomani della legge del ’96, per gli “sforamenti” successivi all’entrata in vigore della norma. Poi nel 2000 il Dlgs 394/2000 aveva stabilito, con una norma di interpretazione autentica (quindi retroattiva), che assumevano valore, ai fini dell’usura, solo gli eventuali sforamenti al momento della sottoscrizione del finanziamento. Fondandosi su questa norma la Cassazione ha adottato una decisione che deluderà molti clienti degli istituti bancari, che si sono visti applicare in passato dei tassi molto vicini alla soglia e che con la discesa del livello generalizzato degli interessi, speravano di poter “recuperare” per via legale almeno la parte restata fuori dalla soglia, le strade sembrano essersi chiuse definitivamente.
La sentenza boccia anche la tesi, a favore dell’usura sopravvenuta, che richiama una violazione del principio generale di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto e che fanno meno perno sulla normativa antiusura.Anche se nei primi commenti al testo, emerge l’impressione che in fondo la pronuncia abbia poco valorizzato i limiti all’interpretazione alla legge del 2000 posti dalla Corte costituzionale. Non è escluso quindi che data questa interpretazione della norma da parte della Cassazione, qualche giudice possa riportare la questione alla Consulta, per sollevare di nuovo dubbi di costituzionalità della norma.

lunedì 6 febbraio 2017

Come donare un bene senza pagare tasse e notaio


Donazione: quando si regala una casa o del denaro è necessario l’atto notarile a meno che si tratti di donazioni di modico valore o di donazioni indirette. Possibile anche l’usucapione.
Anche per fare una donazione a un parente o a un amico è necessario andare dal notaio: che si tratti di una somma di denaro, una casa, un’automobile prestigiosa, un piccolo appezzamento di terra o anche un libretto di deposito. Ma attenzione: non sempre vale questa regola. Nel caso di donazioni di “modico valore” tutto può avvenire informalmente, con la semplice consegna dell’oggetto regalato. Così, una bicicletta, un cellulare, un computer o un armadio non richiedono l’atto pubblico notarile.
Ci sono poi delle situazioni al confine, come ad esempio l’arredo di una cucina o le spese necessarie per il matrimonio: in questi casi si deve valutare non tanto il valore in sé dell’oggetto o del denaro donato, quanto le condizioni economiche del donante e verificare se, in relazione alle sue possibilità, la spesa è modica o meno.
In ogni caso, esistono due modi per donare un bene senza andare dal notaio e pagare le relative tasse: la prima è quella di effettuare una cosiddetta donazione indiretta, la seconda è invece quella di consentire l’uso del bene al donatario per un po’ di tempo e, dopodiché, far dichiarare l’usucapione. In questi due modi, si potrà evitare di dover pagare la parcella al professionista e di corrispondere le imposte sulle donazioni. Ma procediamo con ordine e vediamo come funzionano tutti questi sistemi.

Come fare una donazione

Per eseguire una donazione è, di regola, necessario recarsi da un notaio con due testimoni. Spesso i testimoni sono dipendenti dello stesso studio notarile, per cui è sempre bene consultarsi prima con il professionista per accertarsi di ciò.
La donazione necessita sempre dell’accettazione del donatario. Essa è infatti un vero e proprio contratto, benché la prestazione sia a carico di un solo soggetto.
Sulla donazione è necessario pagare le imposte sulla donazione, ma nel caso di parenti più stretti sono previste delle franchigie (ossia delle soglie sotto le quali non si deve pagare niente). Così nel caso di:
  • donazioni tra genitori e figli o, in generale tra ascendenti e discendenti (nonni e nipoti) non si pagano le imposte sulla donazione se il valore del bene non supera 1milione di euro; sopra questa soglia l’imposta è del 4%;
  • donazioni tra fratelli e sorelle: non si pagano le imposte sulla donazione se il valore del bene non supera 100mila euro; sopra questa soglia l’imposta è del 6%;
  • donazioni tra parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado: non c’è alcuna franchigia e l’imposta è sempre del 6%;
  • donazioni in favore di portatori di handicap gravi: non si pagano tasse fino a un valore di 1,5 milioni di euro; oltre questa soglia l’imposta è dell’8%;
  • in tutti gli altri casi, l’imposta sulla donazione è dell’8% senza franchigia.

Come fare una donazione di modico valore

Molto più facile è fare una donazione «di modico valore». Non è qui necessario né un contratto scritto, né la presenza del notaio, né quella dei testimoni. Non si pagano le tasse in ogni caso. La donazione può avvenire con la consegna materiale del bene. È necessaria l’accettazione del donatario, ma questa può manifestarsi anche con un semplice comportamento tacito, come l’accoglimento del bene. Insomma, basta che l’oggetto passi dalla mano del donante a quella de donatario.

Donazione, quando è di modico valore

È molto importante definire quando sia necessario andare dal notaio (donazioni normali) e quando invece ciò non lo sia (donazioni di modico valore). Questo perché se si sbaglia la forma, la donazione è nulla e può essere impugnata, in qualsiasi momento – anche a distanza di numerosi anni – da chiunque vi sia interessato. Così gli eredi del donate o lo stesso donante (in un attimo di ripensamento) potrebbero “mettere nel nulla” la donazione e chiedere la restituzione di soldi, case, terreni e quant’altro.
Il primo caso, quindi, in cui è possibile donare un bene senza pagare tasse e notaio è di mantenere il valore del bene regolato entro confini «modici». Come detto in apertura – e come meglio spiegato nell’approfondimento Donazione, quando ci vuole il notaio? – una donazione si considera modica quando il valore del bene donato è, in relazione al patrimonio del donante, di valore irrisorio o comunque irrilevante. Non si deve prendere a riferimento il prezzo del bene in sé, ma il rapporto tra quest’ultimo e le condizioni economiche di chi lo regala. Quindi, in teoria, anche un libretto di duemila euro, per un anziano senza pensione, potrebbe essere una donazione di non modico valore. In verità, la pratica insegna che le donazioni di modico valore possono essere anche quelle di diverse migliaia di euro.

Donazione indiretta

Il secondo caso in cui è possibile donare un bene senza pagare tasse e notaio è quello di realizzare una donazione indiretta. Questo schema è largamente usato nella prassi quotidiana anche se in modo inconsapevole. È l’ipotesi in cui il donante, anziché acquistare un bene (ad esempio una casa) e poi donarla al beneficiario, versa il prezzo direttamente al venditore, ordinando a quest’ultimo di intestarlo al donatario. In tale ipotesi si evita il doppio passaggio di proprietà dal notaio (il primo: l’acquisto in capo al donate; il secondo: il trasferimento dal donante al donatario), ma si realizza un unico atto (il trasferimento della proprietà dal venditore al donatario). Quindi, mancando l’atto vero e proprio della donazione (ossia il passaggio del bene dal donante al donatario) non si dovranno neanche pagare le relative imposte sulla donazione, né il compenso al professionista.
Attenzione però: affinché la donazione indiretta non sconti l’imposta sulle donazioni è necessario che lo scopo perseguito dal donante (ossia fare un regalo al donatario) sia menzionato nell’atto di compravendita. Lo ha chiarito la Cassazione qualche mese fa.

Usucapione

Il terzo modo per donare un bene senza pagare tasse e notaio è quello di sfruttare il meccanismo dell’usucapione. Non si tratta di un sistema fraudolento, né elusivo della legge, in quanto consentito dalla normativa e del tutto lecito. Il tutto avviene o con una causa (nel qual caso il giudice deve comunque valutare la sussistenza delle prove) oppure con una dichiarazione davanti a un mediatore da trascrivere successivamente nei Registri Immobiliari.
Anche in questo modo, quindi, il passaggio della proprietà avviene senza bisogno del notaio e senza pagare l’imposta sulle donazioni. Attraverso la mediazione, le parti dichiarano congiuntamente che il beneficiario ha posseduto il bene per almeno 20 anni, con ciò realizzandosi appunto il passaggio “di fatto” della titolarità. L’usucapione è proprio questo: un metodo per trasferire la proprietà senza bisogno di contratto o del consenso del precedente proprietario: basta dimostrare un possesso continuato e indisturbato del bene per almeno un ventennio e che tale possesso sia avvenuto esercitando gli stessi poteri che spettano di norma al proprietario.
La giurisprudenza ha ritenuto possibile il trasferimento della proprietà per usucapione attraverso la mediazione, senza dover ricorrere necessariamente al giudice e pagare le tasse del giudizio (cosiddetto contributo unificato).


lunedì 30 gennaio 2017

Quattro trucchi che ti permetteranno di vendere la tua villa più velocemente

Hai deciso di mettere in vendita la tua villa, ma nonostante sia passato un po' di tempo non c'è nessun possibile compratore realmente interessato? Non preoccuparti, ti presentiamo quattro semplici trucchi che ti permetteranno di rendere più attraente la tua casa e di accelerare la vendita.
Nonostante il mercato immobiliare mostri segnali di miglioramenti, è sempre più complicato vendere una villa che un'abitazione più piccola come un appartamento. Con le tecniche dell'home staging potrai organizzare e preparare la tua casa con l'obiettivo di darle un valore aggiunto. Grazie a questo metodo, l'immobile risulta più attraente agli occhi un possibile compratore.
Ecco alcuni dei vantaggi che potrai avere se utilizzi l'home staging per la tua casa:
Differenziarti dalla concorrenza. Quante persone oltre a te stanno vendendo una villa? Sicuramente nella tua stessa strada o nella tua zona ci saranno molte più case in vendita. Per questo devi cercare di differenziarti in un mercato competitivo. Si non fai nulla per migliorare la presentazione della casa, stai aitundo a vendere la casa del vicino.
Non hai bisogno di investimenti gigantesci perché l'home staging è adatto a tutte le tasche e a ogni tipo di immobile. Una pulizia generale e una decorazione low cost con l'aiuto di un professionista di aiuteranno a recuperare la tua casa e a ricavarne un buon rendimento. Come in tutti i processi di vendita, ridurre il tempo dell'operazione fara sí che il prezzo non cambi molto rispetto alle pretese del proprietario.

Le immagini della villa sono imprescindibile per riuscire a vendere. Hai bisogno di foto attraenti e di alta qualita e per questo non basta una buona camera. L'organizzazione e la preparazione degli elementi che dovrai fotografare è fondamentale perché l'immagine abbia successo. In questo caso, la prima impressione è davvero ciò che conta. Il 95% dei compratori che cercano casa attraverso i portali immobiliari impiegano 20 secondi a decidere se sono o no interessati.  
Offrire questa immagine migliorata della villa permette rivalutare l'immobile. Con l'home staging stai dando valore aggiunto al tuo immobile. Uno stile neutro della decorazione di casa permette ampliare il numero di persone alle quali potrebbe interessare la casa. La casa deve attrarre l'attenzione della maggior parte delle persone, indipendentemente dai gusti personali.

Indipendentemente dal fatto che tu sia il venditore o il compratore, l'acquisto di una casa è qualcosa di molto importante in cui è coinvolta una parte emozionale. Per la prima visita dell'immobile tutto deve essere al suo posto, perché pasaranno all'azione i cinque sensi del possibile compratore. Con l'home staging si tratta di far sentire all'interessato come se si trovasse nella sua propria casa già nei primi minuti della sua visita.
L'attenzione per ogni minimo dettaglio è molto importante per la vendita di una casa. Tutti sono vitali per ottenere l'obiettivo finale: vendere la casa il prima possibile. Se hai ancora dei dubbi, lasciati consigliare dai professionali. L'home staging è una tecnica efficace che è capace di fare la differenza tra vendere e non vendere. 

lunedì 23 gennaio 2017

Cedolare secca: novità dal 2017


 

martedì 17 gennaio 2017

Contratti di locazione in regime cedolare secca: novità per proroghe e risoluzione