lunedì 28 settembre 2026

Si può cambiare la serratura in una casa in affitto?

 Quando un inquilino entra in una casa in affitto può cambiare la serratura per avere maggiore privacy e sicurezza contro eventuali violazioni di domicilio?

Di seguito, una breve guida con tutte le risposte e le informazioni indispensabili per tutelarsi al meglio.

Quando si affitta una casa il proprietario deve avere le chiavi?

Prima di entrare nel vivo della trattazione, è bene specificare che una casa in affitto rappresenta un domicilio per l’inquilino, anche se l’immobile appartiene al locatore e, tra i doveri di quest’ultimo, c’è quello di assicurare il pieno godimento del bene a fronte del canone d’affitto che viene corrisposto periodicamente.

Il proprietario dell’immobile può conservare una copia delle chiavi, ma deve garantire all’inquilino il pieno rispetto del domicilio.

Per tale motivo, il proprietario non può mai accedere in casa senza preavviso, a proprio piacimento oppure se sa che l’inquilino, ad esempio, è via per una trasferta di lavoro.

L’inquilino può cambiare la serratura in una casa in affitto?

La risposta è sì: l’inquilino può, infatti, cambiare la serratura della porta di casa, a patto che lo comunichi al proprietario, meglio se in forma scritta.

Può procedere in qualsiasi momento, senza ricevere l’autorizzazione da parte del proprietario. È, infatti, pieno diritto dell’inquilino cambiare la serratura per sentirsi più sicuro.

A comunicazione avvenuta, l’inquilino:

  • può cambiare in ogni momento la serratura della porta di casa se c’è il consenso del proprietario;
  • può cambiare la serratura pur non avendo il consenso del locatore. In questo caso, al termine del contratto di affitto, l’inquilino dovrà reinstallare la vecchia serratura;
  • non è tenuto a fornire una copia delle nuove chiavi al proprietario, che può, per una legittima ragione accedere all’immobile (ad esempio, per farlo visionare ad eventuali interessati all’acquisto).
  • Chi paga la sostituzione della serratura?

    Per rispondere a questo quesito bisogna considerare due casi, ovvero:

    1. se la sostituzione è necessaria la spesa è a carico del proprietario dell’immobile (pensiamo a una serratura usurata dal tempo);
    2. se la sostituzione è una scelta dell’inquilino, sarà quest’ultimo a sostenere totalmente le spese e non potrà pretendere un rimborso da parte del proprietario.

giovedì 24 settembre 2026

Chi paga i danni in caso di incendio in un appartamento?

 Un incendio in un appartamento può provocare danni non solo all’abitazione in cui si sviluppa, ma anche alle unità immobiliari vicine e alle parti comuni del condominio. In questi casi, stabilire chi deve pagare i danni dipende dall’origine dell’incendio, dalle responsabilità accertate e, quando presente, dalla copertura assicurativa.

La situazione cambia inoltre a seconda che l’incendio sia causato dal proprietario, dall’inquilino, da un impianto o da un’altra circostanza.

Vediamo chi è responsabile dei danni causati da un incendio in appartamento, quando interviene l’assicurazione e quali sono le regole da conoscere.

Il principio generale è che chi provoca un danno deve risarcirlo. Nel caso di un incendio, però, individuare il responsabile non è sempre semplice.

Se le fiamme sono provocate, per esempio, da una disattenzione del proprietario dell’appartamento, sarà quest’ultimo a dover rispondere dei danni causati agli altri condomini o a terzi. Lo stesso può accadere quando l’incendio è provocato da un comportamento dell’inquilino. Se il conduttore, per negligenza o imprudenza, provoca un incendio che si propaga agli altri appartamenti o alle parti comuni, può essere chiamato a risarcire i danni.

Non è però sufficiente stabilire da quale appartamento siano partite le fiamme. Occorre accertare anche la causa dell’incendio e verificare se esiste effettivamente una responsabilità.

Incendio appartamento: chi paga i danni in casa in affitto?

Quando l’appartamento è dato in affitto, bisogna distinguere le responsabilità del proprietario da quelle dell’inquilino.

L’inquilino ha l’obbligo di utilizzare l’immobile con la normale diligenza e nel rispetto delle regole previste dal contratto. Se l’incendio è riconducibile a un suo comportamento colposo, può essere tenuto a rispondere dei danni. Pensiamo, ad esempio, a una pentola lasciata sul fuoco, a una candela accesa senza controllo oppure a un elettrodomestico utilizzato in modo scorretto. Se viene dimostrato che l’incendio è stato provocato dalla condotta negligente dell’inquilino, la responsabilità può ricadere su di lui.

La situazione è diversa se l’incendio dipende da un difetto dell’impianto elettrico, da un problema strutturale o da un impianto che il proprietario avrebbe dovuto mantenere in condizioni di sicurezza. In questo caso occorre verificare chi fosse tenuto alla manutenzione e quale sia stata concretamente la causa dell’incendio.

Chi paga i danni alle parti comuni del condominio?

Un incendio può danneggiare anche scale, muri, facciate, impianti, ascensori, tetto e altre parti comuni:

  • se l’incendio è partito da un appartamento a causa della responsabilità del proprietario o dell’inquilino, il responsabile può essere chiamato a risarcire anche i danni provocati alle parti comuni;
  • se invece l’incendio nasce da una parte comune dell’edificio, la situazione cambia: occorre stabilire l’origine del problema e verificare se vi sia una responsabilità del condominio oppure di un soggetto diverso.

Per esempio, se il rogo è riconducibile a un impianto condominiale che non è stato adeguatamente mantenuto, può entrare in gioco la responsabilità del condominio, fermo restando che bisogna accertare le circostanze concrete.

E se l’incendio danneggia gli appartamenti dei vicini?

Quando le fiamme si propagano da un appartamento ad altre abitazioni, il responsabile dell’incendio può essere chiamato a risarcire i danni provocati ai vicini. I danni possono riguardare sia la struttura dell’immobile sia i beni presenti all’interno delle abitazioni.

Possono quindi essere richiesti, a seconda dei casi, i costi necessari per ripristinare muri, pavimenti, soffitti, impianti, infissi e arredamento danneggiati. Anche in questo caso, però, non basta dimostrare che l’incendio sia partito da un determinato appartamento. Bisogna individuare la causa e stabilire se esista una responsabilità del proprietario, dell’inquilino o di un altro soggetto.

Cosa succede se c’è un’assicurazione?

L’assicurazione può avere un ruolo importante nella gestione dei danni provocati da un incendio. Il proprietario può aver sottoscritto una polizza sulla casa, mentre il condominio può avere una polizza globale che copre determinati rischi relativi all’edificio e alle parti comuni.

La copertura dipende però dalle condizioni della singola polizza. Non tutti gli incendi e non tutti i danni sono necessariamente coperti nello stesso modo. In presenza di un’assicurazione, dopo l’incendio è quindi importante denunciare tempestivamente il sinistro e fornire tutta la documentazione richiesta. La compagnia procederà agli accertamenti necessari per stabilire l’entità del danno e verificare se esistono i presupposti per il risarcimento.

È inoltre importante ricordare che assicurazione e responsabilità civile sono due questioni distinte. L’esistenza di una polizza non significa automaticamente che il responsabile non debba rispondere dei danni: sarà la compagnia, in base al contratto e alle circostanze del sinistro, a stabilire se e in quale misura intervenire.

Chi paga se non si trova il responsabile?

Può accadere che non sia possibile individuare con certezza la causa dell’incendio oppure il soggetto responsabile. In questo caso la situazione può diventare particolarmente complessa. Se non viene dimostrata una responsabilità specifica, non è possibile attribuire automaticamente il costo dei danni al proprietario dell’appartamento dal quale sono partite le fiamme.

Quando sono coinvolte parti comuni, occorre inoltre verificare se esistano responsabilità riconducibili al condominio o a soggetti incaricati della manutenzione. Per questo motivo, nei casi più gravi, diventa fondamentale la ricostruzione tecnica dell’origine dell’incendio.

martedì 11 agosto 2026

È legittimo lo scarico della condensa del condizionatore nel pluviale condominiale?


Nel periodo estivo, con il crescente utilizzo dei condizionatori, una delle problematiche più comuni nei condomìni è la gestione dello scarico della condensa. Una pratica diffusa, ma controversa, è l’innesto del tubo di scarico del condizionatore nel pluviale condominiale.

Tale soluzione, apparentemente comoda, solleva però una serie di interrogativi giuridici, tecnici e condominiali. Ma è davvero legittima? Cosa sapere.

Cosa dice il Codice Civile

L’art. 1102 del Codice Civile stabilisce che ciascun condomino può servirsi della cosa Comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Il pluviale, essendo parte dell’impianto destinato al deflusso delle acque meteoriche, rientra tra i beni comuni e la sua destinazione specifica è esclusivamente quella di convogliare e smaltire l’acqua piovana.

In quest’ottica, l’immissione di condensa, che è acqua generata artificialmente da un impianto privato, rappresenta un uso diverso e potenzialmente lesivo della funzione originaria del bene comune.

La giurisprudenza e la prassi amministrativa

La giurisprudenza è concorde nel ritenere illegittimo lo scarico della condensa nel pluviale condominiale senza il consenso dell’assemblea. In più occasioni, i giudici (si ricordi Trib. Padova 22 febbraio 2011, n. 352) hanno sottolineato come tale condotta alteri la destinazione del bene comune e possa provocare danni (ad esempio, corrosione, intasamenti o rigurgiti nei casi di scarichi mal progettati o pluviali non dimensionati per gestire fluidi diversi da quelli meteorici).

Non è sufficiente che lo scarico non causi danni visibili: l’abuso è già nella modifica della funzione dell’impianto comune e nell’uso esclusivo di una risorsa collettiva, senza il preventivo consenso degli altri condomini.

Possibili conseguenze

Chi installa arbitrariamente un innesto sul pluviale si espone a una richiesta di rimozione e al ripristino dello stato originario, oltre che a eventuali sanzioni o risarcimenti in caso di danni. L’assemblea condominiale può legittimamente deliberare l’intimazione alla rimozione del tubo e l’eventuale azione legale nei confronti del condomino inadempiente.

Inoltre, l’installazione di uno scarico di condensa sul pluviale potrebbe configurare anche un abuso del diritto e una violazione delle norme in materia di igiene pubblica e sicurezza, soprattutto se l’impianto è realizzato senza autorizzazione o in assenza di un adeguato impianto di smaltimento.

Esistono alternative legittime?

Sì. La condensa può essere raccolta in appositi contenitori, oppure convogliata in una tubazione collegata a una rete di scarico autorizzata. In alternativa, possono essere installati sistemi a pompa che portano l’acqua in un punto di scarico idoneo, come indicato dai regolamenti edilizi e sanitari locali.

È sempre consigliabile, soprattutto nelle grandi realtà, verificare il regolamento condominiale e consultare un tecnico o l’amministratore prima di procedere.

Conclusione

Lo scarico della condensa del condizionatore nel pluviale condominiale, sebbene comune, è da ritenersi illegittimo in assenza di consenso dell’assemblea. Oltre a violare il principio del corretto uso della cosa comune, può causare danni strutturali o funzionali. La soluzione va cercata nel rispetto delle normative, nella progettazione tecnica adeguata e nel dialogo tra i condomini.

Un piccolo gesto di rispetto per le regole condominiali può evitare conflitti molto più grandi e complessi.

mercoledì 5 agosto 2026

Si possono aumentare le spese condominiali al proprietario che adibisce l’immobile a B&B?

Nelle città a forte vocazione turistica, è sempre più frequente che i proprietari di 

appartamenti situati in condomini decidano di trasformarli in bed and 

breakfast per creare una nuova fonte di reddito. Per i proprietari di casi questo è 

un sistema economicamente vantaggioso, ma diverse sono le ripercussioni in 

ambito condominiale che possono provocare difficoltà di convivenza tra i 

condòmini. 

Uso intensificato dell’immobile adibito a B&B: quali conseguenze?

La questione affrontata recentemente dal Tribunale di Roma è se l’uso intensificato dell’immobile adibito a B&B può influire sulla ripartizione delle spese condominiali. In altre parole, il condominio può legittimamente richiedere una quota maggiorata ai proprietari che trasformano il proprio appartamento in un B&B?

Il Tribunale di Roma, rispondendo a questo quesito, con la sentenza n. 1271 del 24 gennaio 2024, ha stabilito che il regolamento condominiale può prevedere un aumento delle spese a carico del singolo condomino, per compensare la maggiore usura delle parti comuni dovuta agli ospiti del B&B.

Pertanto, il condòmino che trasforma il proprio appartamento in un B&B può essere obbligato a pagare una quota maggiorata di spese condominiali. L’utilizzo più intenso delle parti comuni da parte degli ospiti del B&B (come scale, ascensore, l’androne, ecc.) va compensato con un aumento delle spese dovute al Condominio, a prescindere dalle quote determinate in base ai millesimi di proprietà.

Il fatto

Un condomino, che gestisce un B&B all’interno di un appartamento del condominio, impugna la delibera con la quale l’assemblea gli ha imposto una maggiorazione del 30% sulle spese condominiali relative alle unità adibite a B&B.

Secondo l’assemblea dei condomini, l’aver destinato l’appartamento a B&B comporta un utilizzo maggiore e più intenso delle parti comuni da parte del condomino proprietario dell’appartamento, rispetto agli altri condomini, dovuto alla presenza degli ospiti del B&B durante l’anno. Circostanza che, secondo il Condominio, giustifica una maggiorazione delle spese a carico del singolo proprietario, ad esempio riguardo alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni

Per il proprietario del B&B la delibera è illegittima in quanto contraria al regolamento del condominio ed alle regole di ripartizione delle spese.

Per il Tribunale di Roma la delibera è invece perfettamente legittima.

Regolamento contrattuale

Il giudice osserva anzitutto che, nel caso di specie, c’è un regolamento condominiale di tipo contrattuale (cioè accettato dagli acquirenti iniziali e regolarmente trascritto nei registri immobiliari) che vincola tutti i successivi acquirenti, non solo per le clausole che disciplinano l’uso delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive.

Tale regolamento prevede che “qualora gli appartamenti vengano destinati ad un uso consentito ma diverso da quello di abitazione, e per effetto di tale mutamento il condomino o i suoi aventi causa intensifichino l’uso dell’androne delle scale dell’ascensore”, l’assemblea può – con la maggioranza prevista dal Codice civile – imporre una maggiorazione del contributo spese di gestione e di manutenzione dovuto a sensi del presente regolamento, per tali parti e servizi comuni. 

Maggiorazione legittima

Ed è proprio questo che ha fatto l’assemblea nella delibera impugnata. Del resto, lo stesso articolo 1123 del Codice civile, che detta le regole di ripartizione delle spese “in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno”, fa espressamente salve eventuali “diverse convenzioni”. Quindi, consente ai condomini di prevedere clausole che consentano di aumentare/diminuire le spese d’uso in ragione del più intenso e/o minore utilizzo concreto di determinate parti comuni.

In conclusione, il Tribunale ha confermato la legittimità della delibera condominiale che impone una maggiorazione del 30% sulle spese condominiali per le unità adibite a B&B, in quanto tale decisione è conforme al regolamento condominiale e all’ordine del giorno dell’assemblea.

lunedì 13 luglio 2026

Accettazione tacita dell’eredità: serve davvero la trascrizione per gli immobili?

 Chi eredita un immobile in Italia è tenuto a compiere diversi adempimenti. Tra questi, uno in particolare negli ultimi anni ha fatto molto discutere: la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità. Si tratta di un passaggio che ha suscitato critiche da parte di professionisti e operatori del settore immobiliare, perché spesso appare come un onere burocratico superfluo, con costi a carico degli eredi e dei cittadini.

Ma cos’è esattamente questa trascrizione? Quando è obbligatoria? E si può davvero pensare di eliminarla?

Quando una persona eredita un immobile e compie atti che presuppongono l’accettazione dell’eredità (come vendere, donare o ipotecare un bene), si parla di accettazione tacita. In questi casi, la legge prevede che l’accettazione venga trascritta nei registri immobiliari.

Questo adempimento ha lo scopo di rendere pubblica l’avvenuta accettazione, tutelando i terzi che acquistano o si interessano all’immobile. Tuttavia, in molti casi si tratta di un passaggio ridondante, dato che l’accettazione stessa si evince chiaramente dagli atti notarili già registrati.

Quando scatta l’obbligo di trascrizione

L’obbligo scatta ogni volta che l’erede dispone dell’immobile ricevuto in eredità. Per esempio:

• Quando lo vende;

• Quando lo dona;

• Quando lo offre in garanzia ipotecaria.

In questi casi, il notaio deve procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità prima di poter procedere alla trascrizione del nuovo atto.

Perché viene considerato un balzello inutile

Secondo molti operatori, questa doppia trascrizione rappresenta un’inutile complicazione. Non solo comporta tempi più lunghi, ma soprattutto un aggravio di costi per il cittadino. La sua utilità pratica è messa in dubbio, poiché spesso l’accettazione è già evidente dall’atto che si va a stipulare.

Anche il Consiglio Nazionale del Notariato ha evidenziato più volte come questa previsione normativa possa essere semplificata o eliminata, almeno nei casi in cui la titolarità dell’immobile e l’accettazione dell’eredità risultino in modo inequivocabile.

Quali sono i costi della trascrizione

La trascrizione dell’accettazione tacita comporta:

• Imposte ipotecarie e catastali;

• Compensi notarili aggiuntivi;

• Ulteriori oneri di registrazione.

In pratica, ogni erede che voglia vendere un immobile ricevuto in eredità si ritrova a dover sostenere costi per un atto formale che non produce effetti nuovi, ma serve solo a “ufficializzare” un’accettazione già palese.

Una semplificazione auspicabile

La proposta di eliminare l’obbligo di trascrizione dell’accettazione tacita è da tempo sul tavolo. Si tratterebbe di un intervento semplice, che non altererebbe in alcun modo la tutela giuridica dei soggetti coinvolti, ma che potrebbe ridurre costi e burocrazia, soprattutto in un settore delicato come quello delle successioni immobiliari.

Eliminare questo passaggio significherebbe rendere più fluide le compravendite post-successione e alleggerire i costi a carico degli eredi, spesso già gravati da spese e imposte successorie.