Nelle città a forte vocazione turistica, è sempre più frequente che i proprietari di
appartamenti situati in condomini decidano di trasformarli in bed and
breakfast per creare una nuova fonte di reddito. Per i proprietari di casi questo è
un sistema economicamente vantaggioso, ma diverse sono le ripercussioni in
ambito condominiale che possono provocare difficoltà di convivenza tra i
condòmini.
Uso intensificato dell’immobile adibito a B&B: quali conseguenze?
La questione affrontata recentemente dal Tribunale di Roma è se l’uso intensificato dell’immobile adibito a B&B può influire sulla ripartizione delle spese condominiali. In altre parole, il condominio può legittimamente richiedere una quota maggiorata ai proprietari che trasformano il proprio appartamento in un B&B?
Il Tribunale di Roma, rispondendo a questo quesito, con la sentenza n. 1271 del 24 gennaio 2024, ha stabilito che il regolamento condominiale può prevedere un aumento delle spese a carico del singolo condomino, per compensare la maggiore usura delle parti comuni dovuta agli ospiti del B&B.
Pertanto, il condòmino che trasforma il proprio appartamento in un B&B può essere obbligato a pagare una quota maggiorata di spese condominiali. L’utilizzo più intenso delle parti comuni da parte degli ospiti del B&B (come scale, ascensore, l’androne, ecc.) va compensato con un aumento delle spese dovute al Condominio, a prescindere dalle quote determinate in base ai millesimi di proprietà.
Il fatto
Un condomino, che gestisce un B&B all’interno di un appartamento del condominio, impugna la delibera con la quale l’assemblea gli ha imposto una maggiorazione del 30% sulle spese condominiali relative alle unità adibite a B&B.
Secondo l’assemblea dei condomini, l’aver destinato l’appartamento a B&B comporta un utilizzo maggiore e più intenso delle parti comuni da parte del condomino proprietario dell’appartamento, rispetto agli altri condomini, dovuto alla presenza degli ospiti del B&B durante l’anno. Circostanza che, secondo il Condominio, giustifica una maggiorazione delle spese a carico del singolo proprietario, ad esempio riguardo alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni
Per il proprietario del B&B la delibera è illegittima in quanto contraria al regolamento del condominio ed alle regole di ripartizione delle spese.
Per il Tribunale di Roma la delibera è invece perfettamente legittima.
Regolamento contrattuale
Il giudice osserva anzitutto che, nel caso di specie, c’è un regolamento condominiale di tipo contrattuale (cioè accettato dagli acquirenti iniziali e regolarmente trascritto nei registri immobiliari) che vincola tutti i successivi acquirenti, non solo per le clausole che disciplinano l’uso delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive.
Tale regolamento prevede che “qualora gli appartamenti vengano destinati ad un uso consentito ma diverso da quello di abitazione, e per effetto di tale mutamento il condomino o i suoi aventi causa intensifichino l’uso dell’androne delle scale dell’ascensore”, l’assemblea può – con la maggioranza prevista dal Codice civile – imporre una maggiorazione del contributo spese di gestione e di manutenzione dovuto a sensi del presente regolamento, per tali parti e servizi comuni.
Maggiorazione legittima
Ed è proprio questo che ha fatto l’assemblea nella delibera impugnata. Del resto, lo stesso articolo 1123 del Codice civile, che detta le regole di ripartizione delle spese “in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno”, fa espressamente salve eventuali “diverse convenzioni”. Quindi, consente ai condomini di prevedere clausole che consentano di aumentare/diminuire le spese d’uso in ragione del più intenso e/o minore utilizzo concreto di determinate parti comuni.
In conclusione, il Tribunale ha confermato la legittimità della delibera condominiale che impone una maggiorazione del 30% sulle spese condominiali per le unità adibite a B&B, in quanto tale decisione è conforme al regolamento condominiale e all’ordine del giorno dell’assemblea.