Contratti di locazione in regime cedolare secca: novità per proroghe e risoluzione
Il decreto legge fiscale 193/2016 convertito nella legge 225/2016, presentanto in concomitanza con la legge di bilancio, segna rilevanti novità in materia di locazioni in cedolare secca.
La legge 225/2016 ha modificato l’art. 3, comma 3 del DLgs n.23/2011, specificando che “La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi”.
Pertanto, qualora il locatore dimentichi di comunicare la proroga confermando il regime fiscale prescelto, non perde la possibilità di utilizzare l'opzione già richiesta in antecedenza, semprechè mantegna un "comportamento" fiscale adeguato, come previsto dall'art. 3 D.Lgs 23/2011 modificato.
Le sanzioni per la tardiva presentazione della proroga del contratto o della risoluzione anticipata sono state fissate in 50,00 euro se l'adempimento viene eseguito entro i 30 giorni dalla naturale scadenza, od in 100,00 euro per i ritardi superiori.
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