Queste le ultime novità sui tassi dei mutui:
L'usura sopravvenuta? Non esiste. Una gelata fredda dalle Sezioni unite della Cassazione sui clienti delle banche che facevano di conto per vedere se gli interessi sul proprio mutuo stipulato fossero andati, in termini calcistici, in fuori gioco, attraverso il meccanismo dell’usura sopravvenuta. In pratica quando si concorda un finanziamento o un mutuo, il tasso di interesse non deve superare una soglia che è calcolata aggiungendo delle maggiorazioni a quelli di mercato. Che cosa succede se la soglia, regolare al momento della stipula, nel corso del tempo supera la soglia di usura come calcolata per periodi successivi a quelli del finanziamento? Una corposa giurisprudenza di merito e di legittimità a cui si era unito successivamente l’Arbitro bancario finanziario, con soluzioni originali, aveva ritenuto che la situazione fosse «irregolare», traendone conseguenze piuttosto articolate, fino a cancellare del tutto gli interessi dovuti.
Le Sezioni unite, con la sentenza del 19 ottobre 2017, n. 24675, hanno invece gelato qualsiasi argomento sull’usura sopravvenuta. Per la Corte se nel corso del tempo i tassi concordati al momento della stipula superano la soglia di usura «non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge (legge 108 del 1996, ndr), o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto». Quindi gli effetti di tagliola sugli interessi, stabiliti per contrastare il fenomeno dell’usura, si avranno solo nei casi in cui l’usura fosse “originaria”, avendo escluso le Sezioni unite la figura dell’usura sopravvenuta.
La vicenda era sorta proprio all’indomani della legge del ’96, per gli “sforamenti” successivi all’entrata in vigore della norma. Poi nel 2000 il Dlgs 394/2000 aveva stabilito, con una norma di interpretazione autentica (quindi retroattiva), che assumevano valore, ai fini dell’usura, solo gli eventuali sforamenti al momento della sottoscrizione del finanziamento. Fondandosi su questa norma la Cassazione ha adottato una decisione che deluderà molti clienti degli istituti bancari, che si sono visti applicare in passato dei tassi molto vicini alla soglia e che con la discesa del livello generalizzato degli interessi, speravano di poter “recuperare” per via legale almeno la parte restata fuori dalla soglia, le strade sembrano essersi chiuse definitivamente.
La sentenza boccia anche la tesi, a favore dell’usura sopravvenuta, che richiama una violazione del principio generale di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto e che fanno meno perno sulla normativa antiusura.Anche se nei primi commenti al testo, emerge l’impressione che in fondo la pronuncia abbia poco valorizzato i limiti all’interpretazione alla legge del 2000 posti dalla Corte costituzionale. Non è escluso quindi che data questa interpretazione della norma da parte della Cassazione, qualche giudice possa riportare la questione alla Consulta, per sollevare di nuovo dubbi di costituzionalità della norma.
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