Il bonus affitti under 31 è rivolto esclusivamente ad una fascia
venerdì 31 marzo 2023
BONUS AFFITTI UNDER 31
mercoledì 22 febbraio 2023
ATTENZIONE FISCO: se un privato acquista per ristrutturare e rivendere fa impresa
La Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 36992 del 16 dicembre 2022, che è legittimo l'avviso d'accertamento per l'Irpef e l'Iva a carico di un contribuente che acquista un edificio, lo ristruttura e ricava un numero di unità immobiliari superiore a quello originario, che vende poi singolarmente a terzi estranei all'ambito familiare. Questa attività viene considerata impresa esercitata in maniera abituale, in quanto protratta per un apprezzabile periodo di tempo. La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla contribuente.
Un avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap è stato emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una contribuente impegnata nella realizzazione e commercializzazione di immobili. La ricostruzione del reddito d'impresa della contribuente è stata accolta sia dalla Commissione tributaria provinciale che da quella regionale. La Ctr ha ritenuto che l'ufficio avesse fornito la prova del fatto che la contribuente aveva operato con continuità nel settore immobiliare, commercializzando immobili al di fuori dell'ambito familiare e ottenendo risultati economici coerenti con l'attività di impresa.
La contribuente ha quindi presentato un ricorso in Cassazione, sostenendo la violazione degli articoli 55 del Tuir, 39 comma 2 lettera a del Dpr n. 600/1973 e 55 del decreto Iva, a causa del difetto di esercizio di attività di impresa in assenza di professionalità abituale.
La Cassazione ha respinto il ricorso, sostenendo che la nozione di "imprenditore commerciale" diverge tra quella civile e quella tributaria. Infatti, la professionalità abituale è sufficiente per l'ambito tributario, anche se non esclusiva dell'attività economica. L'espressione "esercizio per professione abituale" dell'attività deve essere intesa come l'esercizio dell'attività in modo abituale, ovvero non meramente occasionale. L'attività deve essere svolta con stabilità e regolarità e deve protrarsi per un periodo di tempo apprezzabile, anche se non necessariamente con rigorosa continuità.
La Corte di cassazione ha stabilito che la qualifica di imprenditore può essere attribuita anche a coloro che utilizzano e coordinano il proprio capitale per fini produttivi. Inoltre, l'esercizio dell'impresa può esaurirsi anche con un singolo affare, in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta. La Cassazione ha considerato anche il caso di costruzione e successiva vendita di immobili da parte di privati, sostenendo che anche l'effettuazione di una singola attività di costruzione può configurare un'attività di impresa.
L'interpretazione della Cassazione è stata condivisa anche dall'Agenzia delle entrate, che ha affermato che un singolo affare può costituire esercizio di impresa quando implica il compimento di una serie coordinata di atti economici, anche se attraverso un'unica operazione, come nel caso della costruzione di edifici da destinare all'abitazione.
L'Agenzia delle entrate ha quindi ritenuto che l'attività svolta dalla contribuente doveva essere considerata imprenditoriale, in quanto l'intervento sul complesso immobiliare era finalizzato alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari, garage e posti auto a terzi, avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea e svolgendo un'attività protrattasi nel tempo.
venerdì 20 gennaio 2023
STOP ALLE CALDAIE A GAS IN TUTTA EUROPA DAL 2027
L'Unione Europea sta mettendo in atto una serie di misure per promuovere l'utilizzo di fonti di energia pulita e ridurre le emissioni di gas serra. Una di queste misure è la decisione di interrompere gli incentivi per l'acquisto e l'installazione di caldaie alimentate a gas, come il GPL e il metano, a partire dal 2027.
L'obiettivo di questa decisione è quello di raggiungere un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Gli edifici rappresentano infatti il 40% dell'energia consumata in UE e il 36% delle emissioni di gas serra, quindi la transizione verso fonti di energia pulita per il riscaldamento, l'acqua calda sanitaria e il raffrescamento degli edifici è fondamentale per ridurre l'impatto ambientale delle abitazioni.
La Direttiva ha fissato la scadenza del 2040 per eliminare completamente il metano dall'uso domestico, incentivando invece l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili come l'energia solare, eolica o geotermica.
Per quanto riguarda gli incentivi, essi sono stati a lungo utilizzati per promuovere l'acquisto di caldaie a gas più efficienti dal punto di vista energetico, ma ora si sta cambiando rotta per incentivare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
Molti paesi dell'Unione Europea, come Germania, Francia, Belgio e Danimarca, hanno già iniziato a implementare politiche per promuovere l'utilizzo di fonti di energia pulita e ridurre l'uso di fonti fossili. Ad esempio, la Danimarca ha già raggiunto il suo obiettivo del 2020 di generare il 30% dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, e mira a diventare completamente indipendente dalle fonti fossili entro il 2050.
La direttiva dell'Unione Europea interrompe gli incentivi economici e fiscali per l'acquisto e l'installazione di caldaie alimentate a gas, come GPL e metano, a partire dal 2027. Tuttavia, non vieta la fabbricazione di tali caldaie per non danneggiare il mercato delle esportazioni verso paesi extra europei. Inoltre, non vieta l'installazione di tali caldaie all'interno dell'UE, ma i paesi che sceglieranno di continuare ad utilizzare tali caldaie non potranno beneficiare di sostegni economici dai fondi dell'UE.
In generale, la transizione verso fonti di energia pulita è un passo fondamentale per ridurre l'impatto ambientale delle attività umane, per garantire un futuro sostenibile e per rendere l'EU più forte sui mercati energetici.
lunedì 2 gennaio 2023
Mercato delle case nel 2022: rallenta la crescita delle compravendite
Il mercato immobiliare della casa 2022 sarà sicuramente ricordato per la guerra e l'inflazione che hanno cominciato ad erodere i risparmi degli italiani e la domanda di nuove abitazioni. Nonostante ciò, soprattutto nelle grandi città come Milano, Roma o Bologna, le transazioni immobiliari hanno registrato valori positivi nel 2022, anche se con un tasso di crescita minore rispetto allo scorso anno. Ma vediamo qual è stato l'andamento del mercato delle compravendite di case nel 2022 in Italia e le previsioni per il 2023 di alcuni centri studi, come Scenari Immobiliari o Nomisma
Il mercato immobiliare nel 2022
Comincia bene l'anno per il settore immobiliare. Secondo le consuete statistiche dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate nel I trim 2022 il mercato registra + 12%, con 181mila abitazioni acquistate nei primi tre mesi dell'anno. Un dato confermato anche dal report "mercat immobiliare-compravendite e mutui di fonte notarile" diffuso dall'ISTAT che registra una crescita del 10,1% su base annua.
Il trend positivo continua nel II trimestre dell'anno con 219 mila abitazioni vendute, oltre 17mila più (+8,6%) rispetto al 2021. Si comincia a registrare però un rallentamento del trend di crescita, dopo il picco raggiunto nel II trim del 2021 (che però era rapportato al periodo della pandemia). Nel terzo trimestre dell'anno cresce ancora il mercato delle case, ma i rialzi sono in ulteriore attenuazione (+1,7% rispetto al 2021). I tassi tendenziali sono leggermente inferiori nelle grandi città.
Trend del mercato immobiliare nel 2022
Secondo alcune ricerche del settore, nel corso del 2022 la propensione per l'investimento nel settore residenziale ha continuato ad accelerare in tutti i mercati. La pandemia ha inoltre rimodellato le esidenze dello stile di vita secondo cinque trend, legati alla domanda di alloggi più spaziosi con una postazione per il lavoro a distanza e alla ristrutturazione di spazi più flessibili, tra gli altri. Secondo la survey "le tendenze in atto nella ricerca della casa", Superbonus 110, mutui agevolati e voglia di spazi più ampi dopo la pandemia hanno cambiato il mercato immobiliare.
Secondo uno studio elaborato da alcuni portale immobiliari, inoltre, è diminuito lo stock di case in vendita nel III trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L’ultimo rapporto "Gli italiani e la casa" del Censis, evidenzia che iI valore sociale della casa non è mai stato così alto, malgrado il valore economico non abbia il vigore del passato.
Dove conviene comprare casa nel 2022?
In un momento di grande incertezza e di grande cambiamento, la trasparenza anche nel settore immobiliare è quanto mai importante. Secondo il grandi operatori del settore Il Regno Unito è il mercato immobiliare più trasparente al mondo nel 2022, seguito da Stati Uniti, Francia e Australia. L'Italia è al 19° posto.
Focalizzandosi nel nostro Paese, Fiaip fa un'analisi delle città dove maggiore è stata la compravendita di case nel 2022.
Come andrà il mercato immobiliare nel 2023?
Secondo un'analisi di Fiaip dalla seconda metà del 2022 si è cominciato a registrare un rallentamento del mercato immobiliare, e nel 2023 ci sarà una riduzione delle transazioni nell'ordine dell'8/9% rispetto al 2022. Secondo l'analisi di Nomisma, se il 2022 si concluderà con 767mila compravendite, per poi calare bruscamente a 665mila nel 2023 e 659mila nel 2024.
venerdì 11 novembre 2022
Registrazione del preliminare di compravendita
IMU: Importante sentenza della Corte Costituzionale
Un’importante sentenza della Corte Costituzionale riafferma il diritto all’esenzione IMU per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile laddove i coniugi risiedano o abbiano abituale dimora in immobili diversi, sia che essi siano collocati in differenti Comuni sia che essi siano ubicati nel medesimo comune. In questi anni, forti di norme che limitavano questo diritto e facevano leva sul concetto di “nucleo famigliare” inteso in modo restrittivo, molti comuni hanno richiesto il pagamento dell’IMU (e, nel caso, di arretrati risalenti a molti anni addietro) a coloro che erano incorsi in questa condizione. La Sentenza in oggetto (n. 109) risolve drasticamente la questione dichiarando illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove parlando di «nucleo familiare» finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione. L’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del Dl 146/2021). Quest’ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta «a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile». “Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile». È quanto si legge nella sentenza che sottolinea come diversamente si creerebbe una disparità con coloro che scelgono di non unirsi in matrimonio o in unione civile. La Sentenza precisa inoltre che in «un contesto come quello attuale», «caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale». La Corte ha dunque ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e però ha ritenuto «opportuno chiarire» che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire. Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare «i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli», controlli che «la legislazione vigente consente in termini senz’altro efficaci». Esprimiamo la nostra soddisfazione per questa importante Sentenza che definisce una volta per tutte una questione assai controversa; la Corte afferma in modo limpido un diritto finora ampiamente contestato che viene finalmente ristabilito
martedì 27 aprile 2021
Locazione: l’inquilino può lasciare la casa senza un giusto preavviso?
L’inquilino a cui ho affittato un mio appartamento mi ha comunicato a voce che, avendo comprato casa poco distante, vuole disdire il contratto e andar via tra venti giorni. Non ci sono motivi gravi nè trasferimenti per lavoro, il contratto di affitto quadriennale è stato tacitamente rinnovato dopo 4 anni e scadrà tra due anni. Quali sono i miei diritti e quali i doveri del conduttore, dal momento che nel contratto debitamente registrato si legge che va data disdetta con lettera raccomandata a.r. con almeno 6 mesi di preavviso?
Ai sensi dell’art. 1571 c.c., la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. In sostanza, il proprietario, o il locatore, si impegna a far godere all’inquilino o conduttore, un bene mobile o immobile, per un determinato periodo di tempo, stabilito dal contratto, dietro il versamento di una somma di denaro, ossia il canone di locazione.
Da una parte, il locatore metterà a disposizione il bene e trarrà un arricchimento mediante la riscossione del canone, e dall’altra parte, l’inquilino godrà del bene nel limite pattuito o dato dalle circostanze.
1) Diritti e doveri dell’inquilino.
– L’inquilino, ai sensi dell’art. 1590 c.c., ha diritto di ricevere il bene in buono stato di manutenzione.
– L’inquilino ha diritto che il locatore mantenga l’immobile in stato tale da servire all’uso convenuto dalle parti, pertanto deve assicurarsi che gli impianti siano perfettamente funzionanti e a norma, che gli infissi siano efficienti, che gli eventuali complementi d’arredo presenti siano utilizzabili al meglio, in sostanza che ogni parte dell’immobile sia idonea ad esplicare la propria funzione.
– La perfetta funzionalità di ogni componente relativo all’immobile, preliminarmente, deve essere verificata dall’inquilino, unitamente al locatore, redigendo un apposito verbale di inventario che descrive in maniera dettagliata ogni aspetto.
– Con riferimento alle riparazioni, l’inquilino ha diritto che il locatore provveda ad effettuare tutte le riparazioni necessarie, ossia quelle derivanti ad esempio dall’usura del tempo, ai sensi dell’art. 1576 c.c., con esclusione della piccola manutenzione che resta a carico dell’inquilino.
– Ai sensi dell’art. 1578 c.c., se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne riducono l’idoneità all’uso pattuito, l’affittuario avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto o, in alternativa, la riduzione del canone stabilito, a meno che si tratti di vizi di cui non avrebbe potuto essere al corrente.
La Cassazione, con la sentenza n. 11189/2007 ha definito i vizi come “quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone la integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale… un’alterazione dell’equilibrio delle prestazioni reciproche delle parti, che incide sull’idoneità all’uso del bene”.
– L’inquilino ha diritto a che il locatore non effettui sull’immobile innovazioni che riducano il godimento dello stesso, ai sensi dell’art. 1582 c.c.
– Nell’eventualità che vi siano riparazioni urgenti, che riducano il godimento, l’affittuario è tenuto a tollerarle se non è possibile rinviarle alla scadenza del contratto di locazione, anche se ciò comporterebbe la privazione del godimento di una parte della cosa locata. Se le riparazioni superano di un sesto la durata del contratto, o comunque il periodo di tempo di venti giorni, l’affittuario ha diritto, ai sensi degli artt. 1583 e 1584 c.c., ad una riduzione del canone proporzionata all’intera durata delle riparazioni e all’entità del mancato godimento.
– Ai sensi dell’art. 1585 c.c., l’inquilino ha diritto ad un pacifico godimento della cosa, garantito dal locatore, anche da eventuali molestie altrui, come ad esempio da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa.
Indipendentemente da quanto pattuito in contratto, l’affittuario, e anche il proprietario, può sempre recedere, in presenza di gravi e certificati motivi, con preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione via lettera raccomandata.
In altri termini, il locatore e il conduttore possono recedere dal contratto di locazione per giusto motivo ma è fondamentale una comunicazione all’altra parte della volontà di recedere tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di almeno sei mesi dalla data di rilascio dell’immobile.
Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l’obbligo per il conduttore di corrispondere al locatore il pagamento di sei canoni mensili a partire dalla comunicazione del recesso ovvero dal rilascio dell’immobile in caso di omessa comunicazione preventiva, sempre che l’immobile medesimo non venga locato a terzi.
Il necessario preavviso imposto al conduttore per il recesso, si giustifica con il contemperamento dell’interesse del locatore che, a seguito del recesso dell’altra parte, perde una rendita derivante dal proprio immobile sulla quale aveva fatto ragionevolmente affidamento in virtù dello stesso contratto di locazione.
Per tale motivo il conduttore che receda per gravi motivi senza il preavviso richiesto dalla legge, è tenuto al risarcimento del danno che il locatore provi di aver subito per l’anticipata restituzione dell’immobile, salvo che dimostri che l’immobile sia stato ugualmente usato dal locatore.
Alla luce di quanto detto, il recesso in forma orale, espresso dall’inquilino del lettore, non ha alcuna validità giuridica avendo obbligo, al fine di perfezionare il recesso, di inviare apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rispettando il termine di preavviso previsto per legge di almeno 6 mesi.
Inoltre, il conduttore ha l’obbligo di versare comunque al locatore sei canoni mensili pari al mancato preavviso, nonostante il rilascio dell’immobile. Qualora l’inquilino non dovesse adeguarsi a tali disposizioni previste in materia, nonostante la sottoscrizione del contratto, il lettore potrà trattenere la somma di denaro a titolo di caparra versata a garanzia e citarlo in giudizio, presso il Tribunale della città in cui insiste l’immobile, chiedendo il risarcimento danno per il rilascio anticipato senza preavviso.
La giurisprudenza conferma quanto detto.
“in tema di locazione di immobili urbani, qualora le parti abbiano previsto, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, la facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, l’avviso di recesso diretto dal conduttore al locatore, che indichi un termine inferiore a quello convenzionalmente stabilito dalle parti stesso o inferiore a quello minimo fissato dalla legge, conserva validità ed efficacia ma il termine di esecuzione deve essere ricondotto a quello convenzionalmente pattuito o a quello minimo semestrale fissato dalla legge.” Cass. Sez. III, n. 18167/2012.