mercoledì 22 febbraio 2023

ATTENZIONE FISCO: se un privato acquista per ristrutturare e rivendere fa impresa

 La Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 36992 del 16 dicembre 2022, che è legittimo l'avviso d'accertamento per l'Irpef e l'Iva a carico di un contribuente che acquista un edificio, lo ristruttura e ricava un numero di unità immobiliari superiore a quello originario, che vende poi singolarmente a terzi estranei all'ambito familiare. Questa attività viene considerata impresa esercitata in maniera abituale, in quanto protratta per un apprezzabile periodo di tempo. La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla contribuente.

Un avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap è stato emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una contribuente impegnata nella realizzazione e commercializzazione di immobili. La ricostruzione del reddito d'impresa della contribuente è stata accolta sia dalla Commissione tributaria provinciale che da quella regionale. La Ctr ha ritenuto che l'ufficio avesse fornito la prova del fatto che la contribuente aveva operato con continuità nel settore immobiliare, commercializzando immobili al di fuori dell'ambito familiare e ottenendo risultati economici coerenti con l'attività di impresa.

La contribuente ha quindi presentato un ricorso in Cassazione, sostenendo la violazione degli articoli 55 del Tuir, 39 comma 2 lettera a del Dpr n. 600/1973 e 55 del decreto Iva, a causa del difetto di esercizio di attività di impresa in assenza di professionalità abituale.

La Cassazione ha respinto il ricorso, sostenendo che la nozione di "imprenditore commerciale" diverge tra quella civile e quella tributaria. Infatti, la professionalità abituale è sufficiente per l'ambito tributario, anche se non esclusiva dell'attività economica. L'espressione "esercizio per professione abituale" dell'attività deve essere intesa come l'esercizio dell'attività in modo abituale, ovvero non meramente occasionale. L'attività deve essere svolta con stabilità e regolarità e deve protrarsi per un periodo di tempo apprezzabile, anche se non necessariamente con rigorosa continuità.

La Corte di cassazione ha stabilito che la qualifica di imprenditore può essere attribuita anche a coloro che utilizzano e coordinano il proprio capitale per fini produttivi. Inoltre, l'esercizio dell'impresa può esaurirsi anche con un singolo affare, in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta. La Cassazione ha considerato anche il caso di costruzione e successiva vendita di immobili da parte di privati, sostenendo che anche l'effettuazione di una singola attività di costruzione può configurare un'attività di impresa.

L'interpretazione della Cassazione è stata condivisa anche dall'Agenzia delle entrate, che ha affermato che un singolo affare può costituire esercizio di impresa quando implica il compimento di una serie coordinata di atti economici, anche se attraverso un'unica operazione, come nel caso della costruzione di edifici da destinare all'abitazione.

L'Agenzia delle entrate ha quindi ritenuto che l'attività svolta dalla contribuente doveva essere considerata imprenditoriale, in quanto l'intervento sul complesso immobiliare era finalizzato alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari, garage e posti auto a terzi, avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea e svolgendo un'attività protrattasi nel tempo.

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