venerdì 20 gennaio 2023

STOP ALLE CALDAIE A GAS IN TUTTA EUROPA DAL 2027

 L'Unione Europea sta mettendo in atto una serie di misure per promuovere l'utilizzo di fonti di energia pulita e ridurre le emissioni di gas serra. Una di queste misure è la decisione di interrompere gli incentivi per l'acquisto e l'installazione di caldaie alimentate a gas, come il GPL e il metano, a partire dal 2027.

L'obiettivo di questa decisione è quello di raggiungere un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Gli edifici rappresentano infatti il 40% dell'energia consumata in UE e il 36% delle emissioni di gas serra, quindi la transizione verso fonti di energia pulita per il riscaldamento, l'acqua calda sanitaria e il raffrescamento degli edifici è fondamentale per ridurre l'impatto ambientale delle abitazioni.

La Direttiva ha fissato la scadenza del 2040 per eliminare completamente il metano dall'uso domestico, incentivando invece l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili come l'energia solare, eolica o geotermica.

Per quanto riguarda gli incentivi, essi sono stati a lungo utilizzati per promuovere l'acquisto di caldaie a gas più efficienti dal punto di vista energetico, ma ora si sta cambiando rotta per incentivare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

Molti paesi dell'Unione Europea, come Germania, Francia, Belgio e Danimarca, hanno già iniziato a implementare politiche per promuovere l'utilizzo di fonti di energia pulita e ridurre l'uso di fonti fossili. Ad esempio, la Danimarca ha già raggiunto il suo obiettivo del 2020 di generare il 30% dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, e mira a diventare completamente indipendente dalle fonti fossili entro il 2050.

La direttiva dell'Unione Europea interrompe gli incentivi economici e fiscali per l'acquisto e l'installazione di caldaie alimentate a gas, come GPL e metano, a partire dal 2027. Tuttavia, non vieta la fabbricazione di tali caldaie per non danneggiare il mercato delle esportazioni verso paesi extra europei. Inoltre, non vieta l'installazione di tali caldaie all'interno dell'UE, ma i paesi che sceglieranno di continuare ad utilizzare tali caldaie non potranno beneficiare di sostegni economici dai fondi dell'UE.

In generale, la transizione verso fonti di energia pulita è un passo fondamentale per ridurre l'impatto ambientale delle attività umane, per garantire un futuro sostenibile e per rendere l'EU più forte sui mercati energetici.

lunedì 2 gennaio 2023

Mercato delle case nel 2022: rallenta la crescita delle compravendite

 Il mercato immobiliare della casa 2022 sarà sicuramente ricordato per la guerra e l'inflazione che hanno cominciato ad erodere i risparmi degli italiani e la domanda di nuove abitazioni. Nonostante ciò, soprattutto nelle grandi città come Milano, Roma o Bologna, le transazioni immobiliari hanno registrato valori positivi nel 2022, anche se con un tasso di crescita minore rispetto allo scorso anno. Ma vediamo qual è stato l'andamento del mercato delle compravendite di case nel 2022 in Italia e le previsioni per il 2023 di alcuni centri studi, come Scenari Immobiliari o Nomisma

Il mercato immobiliare nel 2022

Comincia bene l'anno per il settore immobiliare. Secondo le consuete statistiche dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate nel I trim 2022 il mercato registra + 12%, con 181mila abitazioni acquistate nei primi tre mesi dell'anno. Un dato confermato anche dal report "mercat immobiliare-compravendite e mutui di fonte notarile" diffuso dall'ISTAT che registra una crescita del 10,1% su base annua.

Il trend positivo continua nel II trimestre dell'anno con 219 mila abitazioni vendute, oltre 17mila più (+8,6%) rispetto al 2021. Si comincia a registrare però un rallentamento del trend di crescita, dopo il picco raggiunto nel II trim del 2021 (che però era rapportato al periodo della pandemia).  Nel terzo trimestre dell'anno cresce ancora il mercato delle case, ma i rialzi sono in ulteriore attenuazione (+1,7% rispetto al 2021). I tassi tendenziali sono leggermente inferiori nelle grandi città.

Trend del mercato immobiliare nel 2022

Secondo alcune ricerche del settore, nel corso del 2022 la propensione per l'investimento nel settore residenziale ha continuato ad accelerare in tutti i mercati. La pandemia ha inoltre rimodellato le esidenze dello stile di vita secondo cinque trend, legati alla domanda di alloggi più spaziosi con una postazione per il lavoro a distanza e alla ristrutturazione di spazi più flessibili, tra gli altri. Secondo la survey "le tendenze in atto nella ricerca della casa", Superbonus 110, mutui agevolati e voglia di spazi più ampi dopo la pandemia hanno cambiato il mercato immobiliare.

Secondo uno studio elaborato da alcuni portale immobiliari, inoltre, è diminuito lo stock di case in vendita nel III trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L’ultimo rapporto "Gli italiani e la casa" del Censis, evidenzia che iI valore sociale della casa non è mai stato così alto, malgrado il valore economico non abbia il vigore del passato.

Dove conviene comprare casa nel 2022?

In un momento di grande incertezza e di grande cambiamento, la trasparenza anche nel settore immobiliare è quanto mai importante. Secondo il grandi operatori del settore Il Regno Unito è il mercato immobiliare più trasparente al mondo nel 2022, seguito da Stati Uniti, Francia e Australia. L'Italia è al 19° posto.

Focalizzandosi nel nostro Paese, Fiaip fa un'analisi delle città dove maggiore è stata la compravendita di case nel 2022. 

Come andrà il mercato immobiliare nel 2023?

Secondo un'analisi di Fiaip dalla seconda metà del 2022 si è cominciato a registrare un rallentamento del mercato immobiliare, e nel 2023 ci sarà una riduzione delle transazioni nell'ordine dell'8/9% rispetto al 2022. Secondo l'analisi di Nomisma, se il 2022 si concluderà con 767mila compravendite, per poi calare bruscamente a 665mila nel 2023 e 659mila nel 2024.


venerdì 11 novembre 2022

Registrazione del preliminare di compravendita

Il 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚 è l'accordo scritto stipulato tra venditore e acquirente, con cui si impegnano in modo reciproco alla futura stipula di un contratto definitivo, in forza del quale si trasferirà la proprietà.
Il preliminare deve essere 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝟮𝟬 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 (30 se con atto notarile) dalla data di sottoscrizione.
𝗜𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗲:
🔸 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘧𝘪𝘴𝘴𝘢 𝘥𝘪 200 𝘦𝘶𝘳𝘰
🔸 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘣𝘰𝘭𝘭𝘰 𝘥𝘪 16 𝘦𝘶𝘳𝘰 𝘰𝘨𝘯𝘪 4 𝘧𝘢𝘤𝘤𝘪𝘢𝘵𝘦/100 𝘳𝘪𝘨𝘩𝘦 (se con atto pubblico o scrittura privata autenticata 155 euro fisse)
🔸 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘳𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 in caso di pagamenti pari allo 0,5% della somma per caparra confirmatoria e al 3% per acconto prezzo di vendita (che saranno detratti dall'imposta dovuta per la registrazione del contratto definitivo).
Qualora l'imposta proporzionale versata superi quella dovuta per il definitivo, spetta un 𝗿𝗶𝗺𝗯𝗼𝗿𝘀𝗼, che dovrà essere richiesto presso l'ufficio dove avvenuta la registrazione, entro 3 anni dalla data di registrazione, pena la decadenza del diritto al rimborso.

IMU: Importante sentenza della Corte Costituzionale

 Un’importante sentenza della Corte Costituzionale riafferma il diritto all’esenzione IMU per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile laddove i coniugi risiedano o abbiano abituale dimora in immobili diversi, sia che essi siano collocati in differenti Comuni sia che essi siano ubicati nel medesimo comune. In questi anni, forti di norme che limitavano questo diritto e facevano leva sul concetto di “nucleo famigliare” inteso in modo restrittivo, molti comuni hanno richiesto il pagamento dell’IMU (e, nel caso, di arretrati risalenti a molti anni addietro) a coloro che erano incorsi in questa condizione. La Sentenza in oggetto (n. 109) risolve drasticamente la questione dichiarando illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove parlando di «nucleo familiare» finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione. L’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del Dl 146/2021). Quest’ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta «a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile». “Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile». È quanto si legge nella sentenza che sottolinea come diversamente si creerebbe una disparità con coloro che scelgono di non unirsi in matrimonio o  in unione civile. La Sentenza precisa inoltre che in «un contesto come quello attuale», «caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale». La Corte ha dunque ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e però ha ritenuto «opportuno chiarire» che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire. Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare «i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli», controlli che «la legislazione vigente consente in termini senz’altro efficaci». Esprimiamo la nostra soddisfazione per questa importante Sentenza che definisce una volta per tutte una questione assai controversa; la Corte afferma in modo limpido un diritto finora ampiamente contestato che viene finalmente ristabilito

martedì 27 aprile 2021

Locazione: l’inquilino può lasciare la casa senza un giusto preavviso?

 


L’inquilino a cui ho affittato un mio appartamento mi ha comunicato a voce che, avendo comprato casa poco distante, vuole disdire il contratto e andar via tra venti giorni. Non ci sono motivi gravi nè trasferimenti per lavoro, il contratto di affitto quadriennale è stato tacitamente rinnovato dopo 4 anni e scadrà tra due anni. Quali sono i miei diritti e quali i doveri del conduttore, dal momento che nel contratto debitamente registrato si legge che va data disdetta con lettera raccomandata a.r. con almeno 6 mesi di preavviso?

Ai sensi dell’art. 1571 c.c., la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. In sostanza, il proprietario, o il locatore, si impegna a far godere all’inquilino o conduttore, un bene mobile o immobile, per un determinato periodo di tempo, stabilito dal contratto, dietro il versamento di una somma di denaro, ossia il canone di locazione.

Da una parte, il locatore metterà a disposizione il bene e trarrà un arricchimento mediante la riscossione del canone, e dall’altra parte, l’inquilino godrà del bene nel limite pattuito o dato dalle circostanze.

1) Diritti e doveri dell’inquilino.

– L’inquilino, ai sensi dell’art. 1590 c.c., ha diritto di ricevere il bene in buono stato di manutenzione.

– L’inquilino ha diritto che il locatore mantenga l’immobile in stato tale da servire all’uso convenuto dalle parti, pertanto deve assicurarsi che gli impianti siano perfettamente funzionanti e a norma, che gli infissi siano efficienti, che gli eventuali complementi d’arredo presenti siano utilizzabili al meglio, in sostanza che ogni parte dell’immobile sia idonea ad esplicare la propria funzione.

– La perfetta funzionalità di ogni componente relativo all’immobile, preliminarmente, deve essere verificata dall’inquilino, unitamente al locatore, redigendo un apposito verbale di inventario che descrive in maniera dettagliata ogni aspetto.

– Con riferimento alle riparazioni, l’inquilino ha diritto che il locatore provveda ad effettuare tutte le riparazioni necessarie, ossia quelle derivanti ad esempio dall’usura del tempo, ai sensi dell’art. 1576 c.c., con esclusione della piccola manutenzione che resta a carico dell’inquilino.

– Ai sensi dell’art. 1578 c.c., se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne riducono l’idoneità all’uso pattuito, l’affittuario avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto o, in alternativa, la riduzione del canone stabilito, a meno che si tratti di vizi di cui non avrebbe potuto essere al corrente.

La Cassazione, con la sentenza n. 11189/2007 ha definito i vizi come “quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone la integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale… un’alterazione dell’equilibrio delle prestazioni reciproche delle parti, che incide sull’idoneità all’uso del bene”.

– L’inquilino ha diritto a che il locatore non effettui sull’immobile innovazioni che riducano il godimento dello stesso, ai sensi dell’art. 1582 c.c.

– Nell’eventualità che vi siano riparazioni urgenti, che riducano il godimento, l’affittuario è tenuto a tollerarle se non è possibile rinviarle alla scadenza del contratto di locazione, anche se ciò comporterebbe la privazione del godimento di una parte della cosa locata. Se le riparazioni superano di un sesto la durata del contratto, o comunque il periodo di tempo di venti giorni, l’affittuario ha diritto, ai sensi degli artt. 1583 e 1584 c.c., ad una riduzione del canone proporzionata all’intera durata delle riparazioni e all’entità del mancato godimento.

– Ai sensi dell’art. 1585 c.c., l’inquilino ha diritto ad un pacifico godimento della cosa, garantito dal locatore, anche da eventuali molestie altrui, come ad esempio da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa.

Indipendentemente da quanto pattuito in contratto, l’affittuario, e anche il proprietario, può sempre recedere, in presenza di gravi e certificati motivi, con preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione via lettera raccomandata.

In altri termini, il locatore e il conduttore possono recedere dal contratto di locazione per giusto motivo ma è fondamentale una comunicazione all’altra parte della volontà di recedere tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di almeno sei mesi dalla data di rilascio dell’immobile.

Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l’obbligo per il conduttore di corrispondere al locatore il pagamento di sei canoni mensili a partire dalla comunicazione del recesso ovvero dal rilascio dell’immobile in caso di omessa comunicazione preventiva, sempre che l’immobile medesimo non venga locato a terzi.

Il necessario preavviso imposto al conduttore per il recesso, si giustifica con il contemperamento dell’interesse del locatore che, a seguito del recesso dell’altra parte, perde una rendita derivante dal proprio immobile sulla quale aveva fatto ragionevolmente affidamento in virtù dello stesso contratto di locazione.

Per tale motivo il conduttore che receda per gravi motivi senza il preavviso richiesto dalla legge, è tenuto al risarcimento del danno che il locatore provi di aver subito per l’anticipata restituzione dell’immobile, salvo che dimostri che l’immobile sia stato ugualmente usato dal locatore.

Alla luce di quanto detto, il recesso in forma orale, espresso dall’inquilino del lettore, non ha alcuna validità giuridica avendo obbligo, al fine di perfezionare il recesso, di inviare apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rispettando il termine di preavviso previsto per legge di almeno 6 mesi.

Inoltre, il conduttore ha l’obbligo di versare comunque al locatore sei canoni mensili pari al mancato preavviso, nonostante il rilascio dell’immobile. Qualora l’inquilino non dovesse adeguarsi a tali disposizioni previste in materia, nonostante la sottoscrizione del contratto, il lettore potrà trattenere la somma di denaro a titolo di caparra versata a garanzia e citarlo in giudizio, presso il Tribunale della città in cui insiste l’immobile, chiedendo il risarcimento danno per il rilascio anticipato senza preavviso.

La giurisprudenza conferma quanto detto.

“in tema di locazione di immobili urbani, qualora le parti abbiano previsto, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, la facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, l’avviso di recesso diretto dal conduttore al locatore, che indichi un termine inferiore a quello convenzionalmente stabilito dalle parti stesso o inferiore a quello minimo fissato dalla legge, conserva validità ed efficacia ma il termine di esecuzione deve essere ricondotto a quello convenzionalmente pattuito o a quello minimo semestrale fissato dalla legge.” Cass. Sez. III, n. 18167/2012.

martedì 13 aprile 2021

Bonus 110%, cambia lo sconto : in arrivo una sola aliquota al 75% per tutti i lavori

 

Una riforma del sistema ecobonus 110%

Meno aliquote e una sola detrazione fiscale al 75% ma con applicazioni graduate in funzione del livello di efficientamento raggiunto dall’edificio, più beneficiari ammessi al bonus, via ogni complicazione burocratica a favore di uno snellimento e semplificazione delle procedure. Ma anche un sistema per favorire maggiormente questi lavori sotto il profilo economico creando un unico portale per lo scambio, vendita e cessione del credito fiscale maturato con i lavori di riqualificazione energetica.

Si sta componendo sempre più di elementi nuovi e si sta delineando più chiaramente il perimetro di quello che dovrebbe essere il nuovo assetto del superbonus fiscale per gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico. Il bonus 110%, la maxi detrazione fiscale introdotto ormai un anno fa, cambia pelle. E diventa, almeno nelle intenzioni, più semplice.

Cominciano dalla novità più importante. Alla fine, le voci che circolavano nei corridoi ministeriali e anche lungo quelli delle commissioni parlamentari, si sono concretizzate e avverate: il superbonus 110% cambierà la sua struttura agevolativa, non più una sola importante aliquota fiscale (quella del 110%) e poi sotto una giungla di aliquote (ritenute) minori e poco convenienti. Ma un nuovo assetto fiscale destinato al settore delle riqualificazioni edili con una sola detrazione impostata con aliquote graduate, e maggiormente integrata con gli altri bonus per l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli immobili.

Le novità in arrivo: più soggetti e meno complicazioni

L’indiscrezione questa volta si è fatta concreta attraverso la voce di Vanna Gavia, sottosegretario al ministero per la Transizione ecologica, in risposta a una interrogazione proposta in commissione Attività produttive della Camera.

La risposta del sottosegretario, in realtà, ha rivelato in realtà due novità importanti. La prima, attesa e già inserita formalmente del documento che accompagna a Bruxelles il testo del Recovery Plan italiano, è la proroga del provvedimento che ha introdotto il superbonus. Gavia, nell’annuncio è stata tanto sintetica quanto efficace. Nel sottolineare l’importanza degli incentivi per l’efficientamento energetico ha infatti ribadito che «la politica a favore dell’efficienza energetica dovrà ovviamente continuare oltre le date segnalate».

Confermando quanto nei giorni scorsi, nell’ambito della predisosizione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), le due Camere hanno accolto la proposta, formulata di professionisti, imprese e privati di prorogare il superbonus a fine del 2023. In realtà la richiesta era stata fatta in modo generalizzato, senza cioè introdurre ulteriori modifiche o novità che ne avrebbero potuto ulteriormente complicare l’iter della sua applicazione.

Invece la sollecitazione non sembra essere stata accolta. Il sottosegretario, in linea con gli obiettivi di semplificazione che si è dato il nuovo governo (vi saranno «interventi robusti sul piano degli snellimenti procedurali e delle semplificazioni», aveva detto lo stesso Draghi), ha invece annunciato che verrà incontro a quella richiesta, oltre che con una proroga, mettendo mano al sistema complesso delle aliquote, introducendo un meccanismo di aliquote differenziate in relazione ai lavori affrontati, ma all’interno di un’unica struttura dello sconto fiscale. Si potrebbe quindi arrivare a una revisione complessiva delle attuali detrazioni fiscali, che comprende certamente il superbonus del 110%, ma che coinvolgerà anche l’ecobonus (65%), il sismabonus (75-85%), il bonus casa (50%), il bonus facciate (90%), il bonus mobili (50%), il bonus verde (36%) e il bonus alberghi.

Intanto Camera e Senato hanno confermato la proroga al 31 dicembre 2023 del superbonus 110%. Se effettivamente accolto questa proroga sposterebbe tutti gli attuali termini di un anno ancora. Oggi, in sintesi, le scadenze ancora in vigore sono queste:

  •  al 30 giugno 2022 per tutti i lavori;
  •  al 31 dicembre 2022 per i condomìni che a giugno 2022 abbiano concluso almeno il 60% dei lavori;
  •  al 30 giugno 2023 per gli ex-IACP che al 31 dicembre 2022 abbiano concluso almeno il 60% dei lavori.

Con un dubbio su tutto: queste proroghe formalmente non sono ancora confermate, proprio perché manca ancora a oggi il decreto di attuazione previsto e approvato da Bruxelles che ne dia ampia e piena legittimità.

Intanto però il Senato, ha già fatto una proposta per riarmonizzare le aliquote e semplificare la progettazione dei lavori sia per le ristrutturazioni sia per l’efficientamento energetico degli immobili.

Il passo di svolta è questo: ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus mobili, sismabonus, bonus verde, bonus facciate, bonus idrico e bonus colonnine ricadrebbero tutti nel regime di aliquota unica fissata al 75% e, altra novità, con una riduzione dei tempi del rimborso che passa da 10 a 5 anni.

A leggerlo da fuori e rispetto all’attuale regime del 110%, significa una penalizzazione per molti contribuenti e al tempo stesso un vantaggio aumentato per molti altri. Per gli operatori un unico regime agevolativo, vale a dire una forte dose di semplificazione amministrativa e fiscale.

I nuovi soggetti ammessi allo sconto

Ma c’è un’altra novità e riguarda l’ampliamento dei beneficiari al nuovo regime fiscale. Il superbonus, credito fiscale riservato in esclusiva ai privati, il Parlamento ha previsto possa essere esteso a nuovi soggetti come le strutture ricettive, alberghi, imprese agricole e aziende agrituristiche.

C’è poi un ulteriore suggerimento da parte del Parlamento e riguarda l’ulteriore estensione del nuovo regime anche per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell’intero patrimonio immobiliare pubblico, in particolare quello dalle scuole e all’edilizia residenziale pubblica, sanitario, della giustizia e delle strutture sportive.

Altre due novità, infine, sono state introdotte da Camera e Senato al fine del documento finale che rientrerà nel Recovery Plan: sono stati infatti proposti, senza entrare nel dettaglio, modifiche per snellire e semplificare procedure come la verifica preventiva della conformità urbanistica, le pratiche richieste per gli interventi sugli edifici ubicati nei centri storici e per garantire una accelerazione dei tempi di recupero del credito, oggi fra i 5 e i 10 anni.

A questo l’aula del Senato ha anche proposto che lo sconto in fattura e la cessione del credito possano essere trasformati in un sistema strutturali, proprio per facilitare l’approccio a questi lavori da un punto di vista economico. Un passaggio importante in questo senso sarà la realizzazione proposta di una piattaforma digitale per facilitare lo scambio di questi titoli e le operazioni connesse. Ma che possa anche garantire la certificazione dei crediti d’imposta e la loro circolazione tra gli operatori come mezzi di pagamento di beni e servizi.

giovedì 8 aprile 2021

Bonus bagno e riqualificazione idrica 2021: cosa c’è da sapere

Stai ristrutturando casa e vorresti sapere se esista o meno una detrazione sulle spese di rifacimento del bagno? Questo è l’articolo che fa al caso tuo: il bonus bagno rappresenta la giusta soluzione per contenere i costi che stai per sostenere.

Cos’è il bonus bagno e la riqualificazione idrica

Il bonus bagno e la riqualificazione idrica hanno l’obiettivo di ridurre gli sprechi di acqua in casa, e sono una novità introdotta dalla legge di bilancio 2021 che, nel complesso, comporta un gran numero di agevolazioni fiscali per il mondo immobiliare.

Questi incentivi non devono essere confusi con le detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni del bagno, in vigore per tutto il 2021, che rientrano invece nel più grande piano di incentivi per ammodernare casa. Il bonus bagno o idrico è interessante se hai in progetto di rimpiazzare sanitari, rubinetti, box doccia o lavandini, anche in cucina. E prevede un contributo massimo di 1.000€ per:

andini, anche in cucina. E prevede un contributo massimo di 1.000€ per: 

  • la sostituzioni dei sanitari con modelli a scarico ridotto, fino a un volume massimo di 6 litri;
  • la sostituzione dei rubinetti con nuovi dispositivi di portata inferiore ai 6 litri al minuto;
  • il montaggio di soffioni e colonne doccia a risparmio energetico, che abbiano una portata massima di 9 litri al minuto;
  • le opere murarie e idrauliche necessarie per questi lavori di sostituzione.

 

Bonus Bagno: quali tipologie di immobili sono ammesse

Per accedere ai vantaggi del bonus bagno è sufficiente portare a termine gli interventi di riqualificazione dei servizi igienici previsti. È fondamentale accertarsi che il tuo immobile sia destinato esclusivamente a uso abitativo; deve quindi essere:

  • un immobile che già esiste;
  • una parte di un immobile già esistente;
  • un singolo appartamento.

 

Sono escluse le attività commerciali, per cui sono invece da mettere in conto altre agevolazioni dedicate. Da questa prospettiva si tratta, a tutti gli effetti, di un premio per le famiglie che dedicano la giusta attenzione all’impatto ambientale.

Quali sono i requisiti per richiedere il Bonus Bagno?

Trattandosi di una normativa recente, il Ministero dell’Ambiente non ha ancora comunicato le modalità per fare domanda e ottenere l’incentivo finalizzato alla ristrutturazione del bagno di casa.

Oggi conosciamo soltanto un paio di dettagli: è confermato che per richiedere il bonus bagno è necessario essere una persona fisica residente in Italia; inoltre, questo importo non contribuirà alla definizione del reddito e non verrà considerato nel calcolo dell’ISEE. 

Siamo certi che ognuno di questi bonus, riguardanti la ristrutturazione del bagno nel 2021, rappresenti un sostegno economico vantaggioso per chi acquista casa. Sarà un ottimo supporto anche per chi è intenzionato a far crescere il valore della propria abitazione, prima di metterla sul mercato.

Ti serve qualche spunto per il tuo nuovo nido? Qualunque sia la tua idea, l'Agenzia Immobiliare IL MATTONE è con te: trova casa in vendita nella tua zona, o scopri quanto sia semplice vendere un appartamento direttamente con noi!