martedì 27 aprile 2021

Locazione: l’inquilino può lasciare la casa senza un giusto preavviso?

 


L’inquilino a cui ho affittato un mio appartamento mi ha comunicato a voce che, avendo comprato casa poco distante, vuole disdire il contratto e andar via tra venti giorni. Non ci sono motivi gravi nè trasferimenti per lavoro, il contratto di affitto quadriennale è stato tacitamente rinnovato dopo 4 anni e scadrà tra due anni. Quali sono i miei diritti e quali i doveri del conduttore, dal momento che nel contratto debitamente registrato si legge che va data disdetta con lettera raccomandata a.r. con almeno 6 mesi di preavviso?

Ai sensi dell’art. 1571 c.c., la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. In sostanza, il proprietario, o il locatore, si impegna a far godere all’inquilino o conduttore, un bene mobile o immobile, per un determinato periodo di tempo, stabilito dal contratto, dietro il versamento di una somma di denaro, ossia il canone di locazione.

Da una parte, il locatore metterà a disposizione il bene e trarrà un arricchimento mediante la riscossione del canone, e dall’altra parte, l’inquilino godrà del bene nel limite pattuito o dato dalle circostanze.

1) Diritti e doveri dell’inquilino.

– L’inquilino, ai sensi dell’art. 1590 c.c., ha diritto di ricevere il bene in buono stato di manutenzione.

– L’inquilino ha diritto che il locatore mantenga l’immobile in stato tale da servire all’uso convenuto dalle parti, pertanto deve assicurarsi che gli impianti siano perfettamente funzionanti e a norma, che gli infissi siano efficienti, che gli eventuali complementi d’arredo presenti siano utilizzabili al meglio, in sostanza che ogni parte dell’immobile sia idonea ad esplicare la propria funzione.

– La perfetta funzionalità di ogni componente relativo all’immobile, preliminarmente, deve essere verificata dall’inquilino, unitamente al locatore, redigendo un apposito verbale di inventario che descrive in maniera dettagliata ogni aspetto.

– Con riferimento alle riparazioni, l’inquilino ha diritto che il locatore provveda ad effettuare tutte le riparazioni necessarie, ossia quelle derivanti ad esempio dall’usura del tempo, ai sensi dell’art. 1576 c.c., con esclusione della piccola manutenzione che resta a carico dell’inquilino.

– Ai sensi dell’art. 1578 c.c., se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne riducono l’idoneità all’uso pattuito, l’affittuario avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto o, in alternativa, la riduzione del canone stabilito, a meno che si tratti di vizi di cui non avrebbe potuto essere al corrente.

La Cassazione, con la sentenza n. 11189/2007 ha definito i vizi come “quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone la integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale… un’alterazione dell’equilibrio delle prestazioni reciproche delle parti, che incide sull’idoneità all’uso del bene”.

– L’inquilino ha diritto a che il locatore non effettui sull’immobile innovazioni che riducano il godimento dello stesso, ai sensi dell’art. 1582 c.c.

– Nell’eventualità che vi siano riparazioni urgenti, che riducano il godimento, l’affittuario è tenuto a tollerarle se non è possibile rinviarle alla scadenza del contratto di locazione, anche se ciò comporterebbe la privazione del godimento di una parte della cosa locata. Se le riparazioni superano di un sesto la durata del contratto, o comunque il periodo di tempo di venti giorni, l’affittuario ha diritto, ai sensi degli artt. 1583 e 1584 c.c., ad una riduzione del canone proporzionata all’intera durata delle riparazioni e all’entità del mancato godimento.

– Ai sensi dell’art. 1585 c.c., l’inquilino ha diritto ad un pacifico godimento della cosa, garantito dal locatore, anche da eventuali molestie altrui, come ad esempio da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa.

Indipendentemente da quanto pattuito in contratto, l’affittuario, e anche il proprietario, può sempre recedere, in presenza di gravi e certificati motivi, con preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione via lettera raccomandata.

In altri termini, il locatore e il conduttore possono recedere dal contratto di locazione per giusto motivo ma è fondamentale una comunicazione all’altra parte della volontà di recedere tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di almeno sei mesi dalla data di rilascio dell’immobile.

Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l’obbligo per il conduttore di corrispondere al locatore il pagamento di sei canoni mensili a partire dalla comunicazione del recesso ovvero dal rilascio dell’immobile in caso di omessa comunicazione preventiva, sempre che l’immobile medesimo non venga locato a terzi.

Il necessario preavviso imposto al conduttore per il recesso, si giustifica con il contemperamento dell’interesse del locatore che, a seguito del recesso dell’altra parte, perde una rendita derivante dal proprio immobile sulla quale aveva fatto ragionevolmente affidamento in virtù dello stesso contratto di locazione.

Per tale motivo il conduttore che receda per gravi motivi senza il preavviso richiesto dalla legge, è tenuto al risarcimento del danno che il locatore provi di aver subito per l’anticipata restituzione dell’immobile, salvo che dimostri che l’immobile sia stato ugualmente usato dal locatore.

Alla luce di quanto detto, il recesso in forma orale, espresso dall’inquilino del lettore, non ha alcuna validità giuridica avendo obbligo, al fine di perfezionare il recesso, di inviare apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rispettando il termine di preavviso previsto per legge di almeno 6 mesi.

Inoltre, il conduttore ha l’obbligo di versare comunque al locatore sei canoni mensili pari al mancato preavviso, nonostante il rilascio dell’immobile. Qualora l’inquilino non dovesse adeguarsi a tali disposizioni previste in materia, nonostante la sottoscrizione del contratto, il lettore potrà trattenere la somma di denaro a titolo di caparra versata a garanzia e citarlo in giudizio, presso il Tribunale della città in cui insiste l’immobile, chiedendo il risarcimento danno per il rilascio anticipato senza preavviso.

La giurisprudenza conferma quanto detto.

in tema di locazione di immobili urbani, qualora le parti abbiano previsto, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, la facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, l’avviso di recesso diretto dal conduttore al locatore, che indichi un termine inferiore a quello convenzionalmente stabilito dalle parti stesso o inferiore a quello minimo fissato dalla legge, conserva validità ed efficacia ma il termine di esecuzione deve essere ricondotto a quello convenzionalmente pattuito o a quello minimo semestrale fissato dalla legge.” Cass. Sez. III, n. 18167/2012.

martedì 13 aprile 2021

Bonus 110%, cambia lo sconto : in arrivo una sola aliquota al 75% per tutti i lavori

 

Una riforma del sistema ecobonus 110%

Meno aliquote e una sola detrazione fiscale al 75% ma con applicazioni graduate in funzione del livello di efficientamento raggiunto dall’edificio, più beneficiari ammessi al bonus, via ogni complicazione burocratica a favore di uno snellimento e semplificazione delle procedure. Ma anche un sistema per favorire maggiormente questi lavori sotto il profilo economico creando un unico portale per lo scambio, vendita e cessione del credito fiscale maturato con i lavori di riqualificazione energetica.

Si sta componendo sempre più di elementi nuovi e si sta delineando più chiaramente il perimetro di quello che dovrebbe essere il nuovo assetto del superbonus fiscale per gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico. Il bonus 110%, la maxi detrazione fiscale introdotto ormai un anno fa, cambia pelle. E diventa, almeno nelle intenzioni, più semplice.

Cominciano dalla novità più importante. Alla fine, le voci che circolavano nei corridoi ministeriali e anche lungo quelli delle commissioni parlamentari, si sono concretizzate e avverate: il superbonus 110% cambierà la sua struttura agevolativa, non più una sola importante aliquota fiscale (quella del 110%) e poi sotto una giungla di aliquote (ritenute) minori e poco convenienti. Ma un nuovo assetto fiscale destinato al settore delle riqualificazioni edili con una sola detrazione impostata con aliquote graduate, e maggiormente integrata con gli altri bonus per l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli immobili.

Le novità in arrivo: più soggetti e meno complicazioni

L’indiscrezione questa volta si è fatta concreta attraverso la voce di Vanna Gavia, sottosegretario al ministero per la Transizione ecologica, in risposta a una interrogazione proposta in commissione Attività produttive della Camera.

La risposta del sottosegretario, in realtà, ha rivelato in realtà due novità importanti. La prima, attesa e già inserita formalmente del documento che accompagna a Bruxelles il testo del Recovery Plan italiano, è la proroga del provvedimento che ha introdotto il superbonus. Gavia, nell’annuncio è stata tanto sintetica quanto efficace. Nel sottolineare l’importanza degli incentivi per l’efficientamento energetico ha infatti ribadito che «la politica a favore dell’efficienza energetica dovrà ovviamente continuare oltre le date segnalate».

Confermando quanto nei giorni scorsi, nell’ambito della predisosizione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), le due Camere hanno accolto la proposta, formulata di professionisti, imprese e privati di prorogare il superbonus a fine del 2023. In realtà la richiesta era stata fatta in modo generalizzato, senza cioè introdurre ulteriori modifiche o novità che ne avrebbero potuto ulteriormente complicare l’iter della sua applicazione.

Invece la sollecitazione non sembra essere stata accolta. Il sottosegretario, in linea con gli obiettivi di semplificazione che si è dato il nuovo governo (vi saranno «interventi robusti sul piano degli snellimenti procedurali e delle semplificazioni», aveva detto lo stesso Draghi), ha invece annunciato che verrà incontro a quella richiesta, oltre che con una proroga, mettendo mano al sistema complesso delle aliquote, introducendo un meccanismo di aliquote differenziate in relazione ai lavori affrontati, ma all’interno di un’unica struttura dello sconto fiscale. Si potrebbe quindi arrivare a una revisione complessiva delle attuali detrazioni fiscali, che comprende certamente il superbonus del 110%, ma che coinvolgerà anche l’ecobonus (65%), il sismabonus (75-85%), il bonus casa (50%), il bonus facciate (90%), il bonus mobili (50%), il bonus verde (36%) e il bonus alberghi.

Intanto Camera e Senato hanno confermato la proroga al 31 dicembre 2023 del superbonus 110%. Se effettivamente accolto questa proroga sposterebbe tutti gli attuali termini di un anno ancora. Oggi, in sintesi, le scadenze ancora in vigore sono queste:

  •  al 30 giugno 2022 per tutti i lavori;
  •  al 31 dicembre 2022 per i condomìni che a giugno 2022 abbiano concluso almeno il 60% dei lavori;
  •  al 30 giugno 2023 per gli ex-IACP che al 31 dicembre 2022 abbiano concluso almeno il 60% dei lavori.

Con un dubbio su tutto: queste proroghe formalmente non sono ancora confermate, proprio perché manca ancora a oggi il decreto di attuazione previsto e approvato da Bruxelles che ne dia ampia e piena legittimità.

Intanto però il Senato, ha già fatto una proposta per riarmonizzare le aliquote e semplificare la progettazione dei lavori sia per le ristrutturazioni sia per l’efficientamento energetico degli immobili.

Il passo di svolta è questo: ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus mobili, sismabonus, bonus verde, bonus facciate, bonus idrico e bonus colonnine ricadrebbero tutti nel regime di aliquota unica fissata al 75% e, altra novità, con una riduzione dei tempi del rimborso che passa da 10 a 5 anni.

A leggerlo da fuori e rispetto all’attuale regime del 110%, significa una penalizzazione per molti contribuenti e al tempo stesso un vantaggio aumentato per molti altri. Per gli operatori un unico regime agevolativo, vale a dire una forte dose di semplificazione amministrativa e fiscale.

I nuovi soggetti ammessi allo sconto

Ma c’è un’altra novità e riguarda l’ampliamento dei beneficiari al nuovo regime fiscale. Il superbonus, credito fiscale riservato in esclusiva ai privati, il Parlamento ha previsto possa essere esteso a nuovi soggetti come le strutture ricettive, alberghi, imprese agricole e aziende agrituristiche.

C’è poi un ulteriore suggerimento da parte del Parlamento e riguarda l’ulteriore estensione del nuovo regime anche per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell’intero patrimonio immobiliare pubblico, in particolare quello dalle scuole e all’edilizia residenziale pubblica, sanitario, della giustizia e delle strutture sportive.

Altre due novità, infine, sono state introdotte da Camera e Senato al fine del documento finale che rientrerà nel Recovery Plan: sono stati infatti proposti, senza entrare nel dettaglio, modifiche per snellire e semplificare procedure come la verifica preventiva della conformità urbanistica, le pratiche richieste per gli interventi sugli edifici ubicati nei centri storici e per garantire una accelerazione dei tempi di recupero del credito, oggi fra i 5 e i 10 anni.

A questo l’aula del Senato ha anche proposto che lo sconto in fattura e la cessione del credito possano essere trasformati in un sistema strutturali, proprio per facilitare l’approccio a questi lavori da un punto di vista economico. Un passaggio importante in questo senso sarà la realizzazione proposta di una piattaforma digitale per facilitare lo scambio di questi titoli e le operazioni connesse. Ma che possa anche garantire la certificazione dei crediti d’imposta e la loro circolazione tra gli operatori come mezzi di pagamento di beni e servizi.

giovedì 8 aprile 2021

Bonus bagno e riqualificazione idrica 2021: cosa c’è da sapere

Stai ristrutturando casa e vorresti sapere se esista o meno una detrazione sulle spese di rifacimento del bagno? Questo è l’articolo che fa al caso tuo: il bonus bagno rappresenta la giusta soluzione per contenere i costi che stai per sostenere.

Cos’è il bonus bagno e la riqualificazione idrica

Il bonus bagno e la riqualificazione idrica hanno l’obiettivo di ridurre gli sprechi di acqua in casa, e sono una novità introdotta dalla legge di bilancio 2021 che, nel complesso, comporta un gran numero di agevolazioni fiscali per il mondo immobiliare.

Questi incentivi non devono essere confusi con le detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni del bagno, in vigore per tutto il 2021, che rientrano invece nel più grande piano di incentivi per ammodernare casa. Il bonus bagno o idrico è interessante se hai in progetto di rimpiazzare sanitari, rubinetti, box doccia o lavandini, anche in cucina. E prevede un contributo massimo di 1.000€ per:

andini, anche in cucina. E prevede un contributo massimo di 1.000€ per: 

  • la sostituzioni dei sanitari con modelli a scarico ridotto, fino a un volume massimo di 6 litri;
  • la sostituzione dei rubinetti con nuovi dispositivi di portata inferiore ai 6 litri al minuto;
  • il montaggio di soffioni e colonne doccia a risparmio energetico, che abbiano una portata massima di 9 litri al minuto;
  • le opere murarie e idrauliche necessarie per questi lavori di sostituzione.

 

Bonus Bagno: quali tipologie di immobili sono ammesse

Per accedere ai vantaggi del bonus bagno è sufficiente portare a termine gli interventi di riqualificazione dei servizi igienici previsti. È fondamentale accertarsi che il tuo immobile sia destinato esclusivamente a uso abitativo; deve quindi essere:

  • un immobile che già esiste;
  • una parte di un immobile già esistente;
  • un singolo appartamento.

 

Sono escluse le attività commerciali, per cui sono invece da mettere in conto altre agevolazioni dedicate. Da questa prospettiva si tratta, a tutti gli effetti, di un premio per le famiglie che dedicano la giusta attenzione all’impatto ambientale.

Quali sono i requisiti per richiedere il Bonus Bagno?

Trattandosi di una normativa recente, il Ministero dell’Ambiente non ha ancora comunicato le modalità per fare domanda e ottenere l’incentivo finalizzato alla ristrutturazione del bagno di casa.

Oggi conosciamo soltanto un paio di dettagli: è confermato che per richiedere il bonus bagno è necessario essere una persona fisica residente in Italia; inoltre, questo importo non contribuirà alla definizione del reddito e non verrà considerato nel calcolo dell’ISEE. 

Siamo certi che ognuno di questi bonus, riguardanti la ristrutturazione del bagno nel 2021, rappresenti un sostegno economico vantaggioso per chi acquista casa. Sarà un ottimo supporto anche per chi è intenzionato a far crescere il valore della propria abitazione, prima di metterla sul mercato.

Ti serve qualche spunto per il tuo nuovo nido? Qualunque sia la tua idea, l'Agenzia Immobiliare IL MATTONE è con te: trova casa in vendita nella tua zona, o scopri quanto sia semplice vendere un appartamento direttamente con noi!

giovedì 3 dicembre 2020

Superbonus 110%: OK alla proroga fino al 2023 per le detrazioni fiscali del Decreto Rilancio

Superbonus 110%: con una mossa a sorpresa (che dovrà essere comunque confermata dalla Gazzetta 

Ufficiale) arriva la proroga al 2023 per le detrazioni fiscali del 110% (c.d. supebonus) previste dal D.L. 

n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dallalegge n.  77/2020.

Superbonus 110%: OK alla proroga fino al 2023

La conferma arriva direttamente dal Movimento 5 Stelle che ha anticipato l’approvazione di un emendamento alla manovra di bilancio che conferma quanto chiesto a gran voce da tutti gli operatori del settore edile. Una proroga necessaria per dare un margine più ampio, soprattutto alla luce dell’emergenza Covid-19, per la fruizione di un beneficio fiscale che potrebbe davvero essere determinante per il rilancio delle costruzioni.

Nonostante uno strumento normativo poco adatto (ricordiamo che per completare il quadro normativo sono stati necessari 139 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio, ovvero 4 mesi e mezzi in cui contribuenti, imprese e professionisti sono stati in attesa di certezze), il dato di fatto è che risolti i problemi di “start up” il superbonus 110% potrebbe servire davvero per rilanciare il settore dell’edilizia, trainando l’intera economia nazionale.

Superbonus 110%: le conferme del Movimento 5 Stelle

Si tratta di un investimento importante sul futuro del Paese su cui ci siamo sempre battuti – leggiamo sulla pagina Facebook del M5S - con questo provvedimento andiamo a migliorare la qualità della vita di milioni di italiani facendoli risparmiare con tanti lavori a costo zero e con bollette che si riducono fino al 60-70%; rendiamo più efficiente e sicuro il patrimonio edilizio e più belle le città; rilanciamo l'edilizia e l'indotto facendo aumentare i posti di lavoro nel settore; riduciamo le emissioni inquinanti contribuendo a raggiungere gli obiettivi previsti dagli accordi di Parigi sul clima”.

Stabilizzando il superbonus 110% intanto fino al 2023 – conclude il M5S - in sintonia con le imprese facciamo bene all'economia, all'ambiente ed alla salute dei cittadini. Ci batteremo affinché l'emendamento passi in Parlamento”.

martedì 1 dicembre 2020

Risoluzione consensuale del contratto di locazione

 

Schiamazzi e rumori: come tutelarsi se i vicini non ascoltano le nostre lamentele?

 Quello dei rumori provenienti dagli appartamenti dei nostri vicini di casa è argomento che abbiamo trattato più volte.

È bene, prima di vedere come possiamo agire se nonostante i nostri richiami non cambia nulla, fare una premessa.

Al di là delle regole scritte bisogna sempre avere a mente che vale la pena agire con un minimo di tolleranza.

Non sempre ce ne accorgiamo ma può anche accadere che chi si lamenta delle intemperanze altrui sia poi egli stesso a non recare disturbo.

In secondo luogo, come diremo oltre, esiste il diritto a non essere disturbati, non esiste il diritto al silenzio assoluto. Come dire: cerchiamo sempre di comprendere che viviamo insieme ad altri.


Detto ciò è utile tener conto che la tutela contro immissioni rumorose moleste e/o intollerabili si estende a tre livelli: penale, civile e amministrativo.

Schiamazzi e rumori, la tutela penale

In questo caso ciò che si punisce non è la condotta che ha causato un danno ma la condotta in sé come potenzialmente lesiva dell'interesse pubblico al riposo ed alla tranquillità delle persone (art. 659 c.p.).


Urla e schiamazzi in condominio: l'accertamento dei rumori non richiede perizie fonometriche


In più articoli, infatti, si è evidenziato (e criticato) il fatto che "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 cod. pen., è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da superare i limiti della normale tollerabilità, anche in relazione alla loro intensità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, ovvero alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di persone, anche se non è necessario che siano state tutte disturbate in concreto, atteso che la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica, non assumendo rilievo assorbente le lamentele di una o più persone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3678 del 01/12/2005-31/01/2006, Giusti).

Trattasi, invero, di reato di pericolo presunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone" (Trib. Bari 24 settembre 2007).

Ad ogni modo, come direbbero gli antichi, dura lex sed lex: chi volesse avvalersene potrebbe segnalare i fatti all'autorità di pubblica sicurezza.

Schiamazzi e rumori, la tutela civile

Il primo riferimento, quello legislativo è rappresentato dall'art. 844 c.c. che recita:

"Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso".

Si badi: esistono soglie di rumore al di sopra delle quali scattano sanzioni amministrative e/o penali per la loro inosservanza. Ciò non vuol dire che "sotto soglia" non vi sia intollerabilità: la misura della tollerabilità del rumore, sebbene chiaramente debba fondarsi su dati obiettivi, è comunque rimessa alla valutazione del giudice che può base la propria decisione anche su altri elementi, quali ad esempio testimonianze, massime di comune esperienza, ecc.


Rumori in condominio, la prova del superamento della normale tollerabilità


In tal senso e più volte si è espressa anche la Corte di Cassazione affermando che "in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ."; Cass. 939/11; Cass. 8474/15)".

Oltre alla tutela normativa può essere previsto anche un divieto di particolari rumori, ovvero specifiche soglie di riferimento anche dai regolamenti condominiali di natura contrattuale.

In termini processuali, è utile rammentare che in relazione alla materia dei rumori valgono le normali regole previste in relazione all'onere della prova: in buona sostanza spetta a chi lamenta la violazione di queste norme dare prova dell'illiceità della condotta altrui. Pure qui deve essere ben chiara una cosa.

La Cassazione ha specificato che "il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore.

In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile" (Cass. 11 febbraio 2011 n. 3440). Come dire: non esiste il diritto al silenzio.

Schiamazzi e rumori, la tutela amministrativa

Molti regolamenti di polizia locale sanzionano i rumori e gli schiamazzi.

Per ottenere la tutela da parte della polizia locale è necessario consultare tali atti normativi ed eventualmente chiederne l'intervento nei casi in cui fosse possibile farlo e lo si ritenesse necessario.

Le lamentele della maggioranza non bastano a revocare l'amministratore di condominio

mercoledì 1 luglio 2020

Il superbonus si allarga anche alle seconde case: sgravi al 110%

 Il superbonus per garantire l'efficientamento energetico si allarga: si potrà chiedere anche per le seconde case, villette a schiera incluse, e varrà anche per il Terzo settore. Gli incentivi poi potranno essere chiesti anche da chi demolisce e ricostruisce la propria abitazione. Niente da fare invece per le abitazioni più lussuose, per le ville e per i castelli. Soddisfatta parzialmente Confedilizia, che punta il dito contro l'esclusione dalle agevolazioni «di alcune categorie di abitazioni impropriamente considerate di lusso, che sarebbe addirittura devastante se riguardasse gli interventi sulle parti comuni del condominio».
Il Parlamento, seppure lentamente, continua dunque a lavorare alle modifiche al Dl Rilancio: la commissione Bilancio della Camera punta a chiudere i lavori entro giovedì; dopodiché il testo passerà in Aula e successivamente all'esame del Senato ma sarà blindato. Intanto fa un passo avanti l'assegno unico universale per i figli: arriva domani in Aula a Montecitorio la proposta di legge, a prima firma Delrio, tassello del Family Act della ministra Iv Elena Bonetti. "E' un primo passo importante, noi non ci fermiamo qui", sottolinea la titolare della Famiglia. Molte delle novità attese, in cima le misure per garantire il sostegno all'occupazione, dovrebbero confluire comunque in provvedimenti allo studio del governo: si spazia dal pacchetto semplificazioni alla richiesta per un ulteriore scostamento di bilancio.