martedì 2 luglio 2019

Decreto crescita 2019, novità per l'immobiliare

Il dl crescita che ha avuto il via libera anche dal Senato contiene importanti misure per il real estate che riguardano, tra l'altro anche gli affitti brevi e le imposte sulla casa. Vediamo quali sono le principali novità del decreto fiscale 2019 per l'immobiliare

Conferma opzione della cedolare secca 
Cancellata la norma che prevede sanzioni per chi dimentica di confermare l'opzione per la cedolare secca sugli affitti al momento della proroga del contratto.

Codice identificativo affitti brevi  

Ogni struttura destinata alla locazione breve dovrà avere un codice identificativo che dovrà essere usata per "ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza". Lo stesso codice dovrà essere usato anche dai gestori di portali internet e dagli agenti immobiliari. Sanzioni da 500 a 5mila euro per chi non si adegua.

Comunicazione dati inquilini alle Entrate

I dati sugli inquilini degli affitti brevi comunicati dai locatori alla Polizia di Stato verranno a sua volta comunicati (in forma anonima e aggregata per struttura) all'Agenzia delle Entrate per verificare il pagamento delle imposte. 

Imposte canoni non riscossi

Per i contratti stipulati a partire dal 1º gennaio 2020 il decreto crescita prevede la possibilità di non versare le imposte sui canoni non riscossi se la mancata percezione sia provata da "intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento".

Scadenza dichiarazione IMU

 La scadenza per la dichiarazione IMU ora fissata per il 30 giugno viene spostata al 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare. 

Dichiarazione IMU canone concordato e comodato d'uso

Viene eliminato l'obbligo di dichiarazione IMU per le case concesse in comodato d'uso (rimane l'obbligo di registrazione alle Entrate). Eliminato anche l'obbligo per le case affittate a canone concordato. In questo ultimo caso viene anche elimato l'obbligo di "qualsiasi altro onere di dichiarazione e comunicazione" voluto dai Comuni. Rimane invece l'obbligo di "bollinatura" per i contratti stipulati senza l'assistenza delle associazioni di categoria.

IMU fabbricati rurali strumentali

L'IMU sugli immobili strumentali diventa deducibile dal reddito d'impresa a partire dal 2023. Fino ad allora crescerà la percentuale di deduzione: 50% per l'IMU 2019, 60% per il 2020 e 2021 e 70% nel 2022.

Ecobonus scontato in fattura

Il contribuente che effettua lavori di efficientamento energetico del proprio edificio o di riduzione del rischio sismico ha la possibilità di ricevere invece della detrazione un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispetivo spettante. Il fornitore può recuperare il contributo sotto forma di credito d'imposta o può cedere a sua volta il credito ai propri fornitori di beni e servizi.

venerdì 10 maggio 2019

Aste immobiliari, il decreto legge Bramini tutelerà tutti i debitori

Le tutele previste dal decreto legge Bramini potrebbero essere estese a tutti i tipi di debitori, non solo a coloro che lo sono per colpa della pubblica amministrazione.
Alla fine del 2018 è stato approvato il cosiddetto decreto legge Bramini all’interno del decreto semplificazioni. Il decreto (135/2018), in origine, tutelava coloro che avessero debiti nei confronti delle banche, ma non riuscissero a saldarli per colpa di crediti non incassati dalla pubblica amministrazione. La norma, che riscrive l’articolo 560 del codice civile in materia di pignoramento e diritto ad abitare la casa pignorata,prende il nome dall’imprenditore Sergio Bramini, caso emblematico di debitore che si è visto pignorare e mettere all’asta i propri immobili pur vantando crediti verso la pubblica amministrazione, colpevolmente ritardataria nei pagamenti.
La riscrittura dell’articolo 560 del codice civile prevede una maggior tutela del diritto del debitore a restare nella casa pignorata. Il momento dello sgombero viene infatti differito a 90 giorni dopo l’emissione del definitivo decreto di trasferimento dell’immobile ad un altro acquirente, che abbia acquistato la casa pignorata ad un’asta fallimentare.
Tale tutela, secondo la modifica alla legge di conversione del decreto semplificazioniapprovata in Senato lo scorso 29 gennaio e all’esame alla Camera, verrà estesa non solo ai debitori che vantano debiti nei confronti delle Pa, ma a tutti i tipi di debitori. Ad alcune condizioni: il debitore deve conservare integro il bene; deve abitare personalmente nell’immobile, quindi non può darlo in locazione o uso ad altri; deve consentire la visita a potenziali acquirenti.
Il rilascio dell'immobile viene decretato quindi in due casi: quando il debitore contravviene agli obblighi di cui sopra e quando il processo segue il proprio naturale corso (quindi, 90 giorni dopo il decreto di trasferimento emesso dal giudice). In altre parole, un eventuale acquirente dell’immobile in asta dovrà attendere 90 giorni dopo il decreto del tribunale per poter prendere possesso del suo acquisto. Il lasso di tempo garantisce una maggiore tranquillità al debitore, che potrebbe nel frattempo sanare la propria situazione. D’altro canto, ciò potrebbe costituire una difficoltà al reperire acquirenti che siano interessati ad acquistare un immobile gravato da tale condizione, anche in vista della stipula di un mutuo per l’acquisto dell'immobile pignorato. Difficilmente concedibile se l’immobile oggetto dell’ipoteca è un immobile del cui possesso non si ha certezza.

martedì 26 febbraio 2019

Contratto transitorio e divieto di residenza: tutto vero?

Un errore frequente

Di recente abbiamo affrontato alcuni dei principali luoghi comuni disseminati nel settore della locazione (clicca quiper un esempio).
Con questo articolo intendiamo chiudere (per il momento) la serie scardinando la seguente certezza, che molti proprietari mostrano al momento di affittare il loro immobile per brevi periodi: al conduttore sarà vietato stabilire la residenza all’interno dell’immobile perché una simile situazione sarebbe incompatibile con la natura transitoria del contratto di locazione.
Ma da dove deriva questa (erronea, diciamolo subito) convinzione? Probabilmente il proprietario sa che il transitorio nasce per soddisfare esigenze non stabili e ritiene che la residenza anagrafica nell’immobile vada contro tale funzione del contratto, mettendone a rischio il fondamento e generando il rischio di trasformazione dello stesso in 4+4.
Oppure, semplicemente, il proprietario ha letto qualcosa del genere da qualche parte, traendone una simile conclusione.
In ogni caso, una simile certezza non ha alcuna base e di seguito individueremo gli elementi per confutarla.

La normativa


Anzitutto in nessun passaggio normativo (art. 5 L. 431/98 o Decreti Ministeriali che regolano la materia, in particolare 30/12/2002 e 16/1/2017, oltre che qualsiasi Accordo Territoriale locale) viene posta la condizione, perché il contratto transitorio sia regolare, che il conduttore non prenda la residenza nell’immobile.
Stabilire liberamente la propria residenza (in presenza di un titolo) è un diritto del conduttore e la possibilità di farlo nel caso specifico la ricaviamo dal fatto, appunto, che non c’è alcun divieto di legge. In altri termini, non è necessario che la legge dia la possibilità di compiere un’azione affinché si possa ritenere che la stessa azione sia lecita.
La residenza inoltre si identifica nel luogo in cui la persona ha la sua abituale dimora in un certo momento, e non per un periodo di tempo prefissato. Non ha pertanto alcun senso ritenere che solo in presenza di un contratto residenziale “lungo” (un 4+4 o un 3+2) sia facoltà del conduttore stabilire la residenza nell’immobile locato.
In altre parole:
1) La residenza dovrebbe (quindi non rappresenterebbe nemmeno una scelta, stando alla normativa anagrafica) coincidere con la dimora del soggetto;
2) il conduttore potrebbe stabilire la sua residenza temporaneamente nell’immobile per i mesi di conduzione, senza che ciò faccia venir meno le esigenze di transitorietà addotte;
3) nessun rischio di trasformazione del contratto, in presenza di tali esigenze.

I veri fattori che determinano la trasformazione del contratto


Ma quindi il locatore non avrebbe davvero alcun motivo di temere la trasformazione del contratto da transitorio a 4+4 nel caso il conduttore stabilisca la residenza nell’immobile?
Proprio così. La trasformazione del contratto transitorio in 4+4, in realtà, deriva dal venir meno delle esigenze di transitorietà e non dalle scelte di tipo “anagrafico” del cliente.
Per evitare tale trasformazione, quindi, non è necessario selezionare il conduttore sulla base della sua volontà di stabilire o meno la residenza nell’immobile, mentre sarà decisivo valutare (e documentare) la presenza di un’esigenza di transitorietà tra quelle contemplate dall’Accordo Territoriale applicabile. Sarà la mancanza di una tale esigenza fin dall’inizio o il suo venir meno in corso di contratto a generare la conseguenza di una “trasformabilità” del contratto.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra non avranno senso eventuali clausole (peraltro di nessuna efficacia) inserite in contratto e volte a negare al conduttore la facoltà di richiedere la residenza nell’immobile.
In ogni caso il conduttore avrà pieno diritto di chiedere la residenza e nessuna clausola contrattuale potrà impedirglielo, essendo la residenza un fattore che riguarda il rapporto tra cittadino e Anagrafe, che pertanto non può essere regolato da pattuizioni contrattuali tra locatore e conduttore.
Non avrà senso, a maggior ragione, selezionare il conduttore per un contratto transitorio sulla base della sua volontà o meno di stabilire la residenza presso l'immobile preso in locazione.
A nulla servirà, infine, ricorrere ad altri espedienti quali ad esempio la mancata voltura delle utenze al conduttore, per dimostrare la “precarietà” della sua permanenza.
E’ bene, in definitiva, che nel premurarsi che sussistano tutti i presupposti per un contratto transitorio il locatore concentri la sua attenzione molto più sull’effettiva presenza di una reale esigenza di transitorietà (elemento cardine di questo tipo di contratto) che su altri fattori di nessuna reale rilevanza (quale, appunto, la residenza del conduttore).

lunedì 7 gennaio 2019

Imu e Tasi, rischio rincari nel 2019

Sbloccata la leva fiscale per i Comuni. Gli enti locali potranno aumentare le aliquote Imu e Tasi. Lo sblocco degli aumenti dei tributi locali potrebbe riguardare circa l’80% dei Comuni. Ad essere interessati i proprietari di seconde case, negozi e attività ricettive.
In merito, il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha parlato di una scelta disarmante. E ha sottolineato il fatto che lo sblocco delle aliquote Imu e Tasi può avere ricadute negative sul piano sociale, dal momento che più a rischio sono le abitazioni locate a canone concordato, che scontano aliquote relativamente più basse.
Il blocco delle aliquote sulle imposte locali è arrivato con la legge di Bilancio 2016, che ha impedito a Comuni e Regioni di aumentare tributi e addizionali rispetto ai livelli del 2015. Tale blocco è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018, ma con la legge di Bilancio 2019 non ci sono state proroghe. Cosa succederà adesso?
Ad aumentare i tributi locali potrebbero essere soprattutto i Comuni piccoli e medi del Nord, dove lo stop all’aumento delle aliquote è arrivato quando esse erano lontane dai massimi. Situazione diversa al Sud e nelle grandi città. In questi casi, infatti, già si paga il massimo.
In particolare, al Sud i Sindaci hanno sfruttato al massimo il fisco per fronteggiare la situazione critica dei conti; mentre nelle grandi città come Milano, Torino e Roma le aliquote sono già state portate ai livelli massimi.
Si ricorda che le aliquote sono diverse da Comune a Comune e possono variare per l’Imu da un minimo del 4,6 per mille a un massimo del 10,6 per mille; per la Tasi fino a un massimo del 2,5 per mille, alcuni Comuni possono applicare una maggiorazione dello 0,8 per mille. La somma delle aliquote Imu e Tasi non può superare il 10,6 per mille, l’11,4 per mille in caso di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille.

giovedì 13 dicembre 2018

DOPPIA PRIMA CASA? A VOLTE SI PUO’

DOPPIA PRIMA CASA?  A VOLTE SI PUO’
Quando l’attuale immobile diventa inidoneo a fini abitativi, si puo’ ottenere l’agevolazione di prima casa per un nuovo acquisto.
L’agevolazione “prima casa” consiste nel pagare l’imposta di registro al 2% - con il minimo di mille euro - anziché al 9%, quando si acquista da un privato o al 4%, anziché al 10%, quando si acquista da costruttore.
La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 2565/2018 ha riconosciuto che chi sia già proprietario di una casa che è diventata inidonea ad essere abitata nello stesso comune dove è il nuovo immobile da acquistare, ha diritto all’agevolazione prima casa per il nuovo acquisto.
Un caso frequente nella pratica è quello della coppia che acquista in prima battuta un appartamento piccolo e, successivamente, quando questo diventa insufficiente in seguito alla nascita dei figli, decide di acquistare nello stesso comune un nuovo appartamento piu’ grande: 
se il primo appartamento resta in proprietà senza essere venduto, si puo’ nuovamente godere dei benefici fiscali?
Partiamo dalle condizioni fissate dalla legge per ottenere l’agevolazione fiscale “prima casa”:
1) abitazione classificata in una categoria catastale A diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9
2) residenza nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare o impegno al trasferimento della residenza in quel comune entro diciotto mesi dall’acquisto
3) dichiarazione di non avere, anche in comproprietà con il coniuge, altra abitazione in proprietà, usufrutto, uso o abitazione già nello stesso comune e, se acquistata con agevolazioni prima casa, in proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione anche in comproprietà con altri, nello stesso comune o in qualsiasi altro comune d’Italia.
E’ testuale, quindi, che la cosiddetta “prepossidenza” di una abitazione sia nello stesso comune in cui si vuole effettuare il nuovo acquisto pur se non acquistata godendo dell’agevolazione, sia anche in un comune diverso ma acquistata con l’ agevolazione, impedisce di chiedere l’agevolazione stessa.
Prima di passare alle interpretazioni della giurisprudenza e della Agenzia delle Entrate, va ricordato che la Legge Finanziaria del 2016 ha consentito di godere di un intervallo di tempo di un anno dall’acquisto con agevolazioni della nuova abitazione per disfarsi della vecchia acquistata già con l’agevolazione, mentre fino a quel momento era stato indispensabile arrivare al nuovo atto di acquisto dopo aver già alienato il vecchio immobile agevolato.
Fin qui le disposizioni di legge.
La legge non fa un espresso riferimento al concreto utilizzo, alla effettiva destinazione, dell’immobile già in proprietà e dell’immobile da acquistare, ma va considerato che la norma parla di casa “di abitazione”, il che viene inteso, come vedremo, che si tratti di immobile per esigenze abitative.
Va ricordato che per un breve periodo la normativa sulle agevolazioni “prima casa” riconosceva il beneficio fiscale a chi non avesse “altro fabbricato idoneo all’abitazione”. 
Difatti, il disposto del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 1, comma 1, convertito in legge 24/3/ 1993, n. 75, prevedeva che l’acquirente dovesse dichiarare “di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione”, e, poi, il D.L. 22/5/ 1993, n. 155, art.. 16, convertito in legge 19/7/1993, n. 243, ribadiva che l’acquirente dovesse dichiarare “di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione”.
Il riferimento espresso al requisito della idoneità ad abitazione è stato, tuttavia, eliminato – senza piu’ essere ripristinato - con la legge n. 549/1995, in vigore dal 10 gennaio 1996.
Attualmente il riferimento espresso alla destinazione ad abitazione principale – e, quindi, l’idoneità abitativa dell’immobile – è previsto testualmente soltanto nel caso di riacquisto nei cinque anni dopo aver alienato la precedente “prima casa”.
Vedremo come la giurisprudenza di legittimita’, benchè non fosse piu’ espressamente menzionato il requisito della “idoneita’” nella legislazione successiva, abbia per lo piu’ ritenuto irrilevante tale eliminazione.
Ha ritenuto, infatti, che la nozione di “casa di abitazione” presupponga il requisito della idoenità della casa a fini abitativi, cosicchè se la casa preposseduta, ovunque si trovi e pur se acquistata con la agevolazione, non è idonea, si puo’ ottenere – anche una seconda volta – l’agevolazione.
E’ interessante ricordare che anche la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 203 del 22 giugno 2011, ha affermato che la sostituzione della espressione “fabbricato idoneo ad abitazione” con “casa di abitazione” va intesa nel senso che la prepossidenza di casa di categoria abitativa impedisce l’agevolazione per un nuovo acquisto solo se essa precedente casa sia già idone a soddisfare le esigenze abitative, sia casa “per” abitazione.
Già nel 2009 la Corte di Cassazione, interpretando la nozione di “casa di abitazione” come immobile “idoneo ad abitazione”, con la sentenza n. 18128 del 7 agosto 2009, ha valorizzato la esigenza abitativa.
Ha preso in considerazione la circostanza che l’immobile sia diventato nel tempo non piu’ oggettivamente idoneo a fini abitativi e ha così stabilito che non impedisce di ottenere l’agevolazione la prepossidenza di una casa diventata non piu’ idonea a tali fini.
In altri termini, la dimostrazione che la attuale abitazione non sia piu’ concretamente adatta a soddisfare le proprie esigenze abitative per le dimensioni o le caratteristiche complessive consente di godere – anche nuovamente – dell’agevolazione prima casa per il nuovo acquisto. 
Ma quando si puo’ ritenere l’abitazione inidonea e, quindi, ottenere le agevolazioni anche eventualmente una seconda volta?
E’ evidente quanto non sia affatto semplice valutare questa inidoneità a fini abitativi e quanto, in assenza di criteri prefissati, la discrezionalita' di giudizio porti ad atteggiamenti dell’Agenzia delle Entrate difformi tra loro e/o a decisioni delle Commissioni Tributarie parimenti difformi tra loro.
L’inidoneità puo’ essere, peraltro, oggettiva o soggettiva, cioè relativa alle condizioni dell’edificio o alla situazione personale del soggetto acquirente. Esempi di inidoneità di tipo soggettivo posso essere casi di abitazione a piano alto di stabile privo di ascensore e proprietario diventato anziano o disabile o comunque non piu’ autosufficiente, mentre un esempio di inidoneità di tipo oggettivo puo’ essere la sopravvenuta inagibilita’ dell’edificio o della singola unità abitativa.
Questa materia è caratterizzata da una continua evoluzione.
Appena un anno fa, l’ordinanza della Corte Cassazione n.14740/2017 aveva enunciato il principio secondo il quale non puo’ essere riconosciuto il beneficio di “prima casa” quando il vecchio immobile già acquistato con beneficio di prima casa non sia piu’ idoneo a soddisfare i concreti bisogni abitativi, reputando irrilevante la indicata concreta inidoneità, che in quel caso era soggettiva. 
Il ragionamento che la Corte aveva seguito in quel caso è stato che la legge, quando stabilisce che la prepossidenza di altra abitazione escluda l’ottenimento dell’agevolazione, non fa alcun riferimento all’utilizzo abitativo dell’immobile preposseduto. 
Con l’ordinanza n. 19989/2018 la Cassazione, smentendo la posizione precedentemente espressa, ha ritenuto invece rilevante l’inidoneità soggettiva con riferimento a u impedimento di natura giuridica: la locazione in corso dell’immobile preposseduto nel medesimo comune in cui si acquista. 
Ha riconosciuto la agevolazione “prima casa” anche per chi  abbia una casa che è inidonea in quanto condotta in locazione a terzi nello stesso comune in cui intende fare il nuovo acquisto.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 107 del 1° agosto 2017 ha riconosciuto la rilevanza della inidoneità a fini abitativi ed ha stabilito che, se per effetto di un evento sopravvenuto, si determina la inidoneità oggettiva all’utilizzo abitativo dell’immobile acquistato con l’agevolazione, il contribuente ha diritto a godere di nuovo dell’agevolazione per il suo nuovo acquisto. 
Il caso presentato all’attenzione della Agenzia Entrate ha riguardato una casa diventata inagibile a seguito del terremoto del 2016 e l’agevolazione è stata riconosciuta in ragione della inagibilita’ dichiarata dagli organi competenti. 
Anzi, è stato ulteriormente precisato che, anche nel caso in cui dovesse essere successivamente revocata la dichiarazione di inagibilita’, non si decadrà dal beneficio (ri)ottenuto perché al momento della sua richiesta erano effettivamente sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione.
In precedenza un’ altra ordinanza della Cassazione, la n.100 del giorno 8 gennaio 2010, aveva accolto il ricorso del contribuente, affermando che è coerente con la ratio della normativa di legge ritenere che la possidenza di altra abitazione che esclude l’agevolazione deve consistere nell’aversi la disponibilita’ di una casa idonea a fini abitativi. 
La Corte aveva escluso che vi fosse prepossidenza impediente e, quindi, riconosciuto l’agevolazione, in presenza di un immobile non concretamente idoneo “per dimensioni e caratteristiche complessive a sopperire ai bisogni abitativi della famiglia”. 
Si trattava in quel caso di un immobile con una assoluta inidoneita’ oggettiva a fini abitativi in quanto di piccolissime dimensioni.
Il giudizio sulla idoneità di una abitazione comporta valutazioni sulle caratteristiche dello stabile e sulle esigenze personali dell’acquirente e della propria famiglia, anche con riferimento alla mutata composizione del nucleo familiare.
L’inidoneità deve consistere di una inadeguatezza assoluta, mentre non è certamente sufficiente una mera “scomodità” dell’immobile. 
La Cassazione con la sentenza n. 2278/2016 ha, per esempio, negato l’agevolazione “prima casa” per un secondo immobile acquistato, confermando l’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate, per il caso in cui il contribuente asseriva che l’inidoneità sopravvenuta della abitazione agevolata già posseduta dipendeva dalla presenza di due figli di sesso diverso costretti a convivere nella medesima camera, per mancanza di un altro vano disponibile.  
Ancora di recente, con la sentenza n. 20300 del 31 luglio 2018, la Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale l’idoneità abitativa dell’immobile preposseduto va valutata sia in senso oggettivo sia in senso soggettivo, ma ha limitato l’ammissibilita’ di tale valutazione ai fini dell’ottenimento della agevolazione solo al caso di immobile che si trovi nello stesso comune e sia stato acquistato senza godere di agevolazione. 
Cosicchè l’immobile, quando acquistato con le agevolazioni “prima casa”, anche se inidoneo, impedirebbe di goderne nuovamente.
Di recente, ancora, con l’ordinanza n. 18098 del 10 luglio 2018, la Cassazione, ribandendo la rilevanza della inidoneità sia oggettiva sia soggettiva, ha escluso la fruizione dell’agevolazione “prima casa” nel caso di prepossidenza di un immobile abitativo (quindi, non di categoria catastale A/10) anche se di fatto venga utilizzato come studio/ufficio.
La destinazione concretamente impressa al bene ad uso diverso da quello abitativo non vale ad escludere la natura di abitazione: non comporta, pertanto, inidoneita’ a fini “abitativi”, perché rileva in ogni caso la classificazione catastale – in quel caso come A/2, anche se si trattava di bene utilizzato come studio professionale. 
In osservanza del medesimo criterio, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/2001 aveva a suo tempo chiarito che l'acquirente che sia gia' titolare di un immobile classificato in catasto in categoria A/10 (ufficio), ma di fatto adibito ad abitazione, puo’ ottenere l'agevolazione “prima casa” perché, appunto, non rileva l'utilizzo di fatto diverso dalla classificazione catastale. 
Nel caso in cui, pero’, si proceda proprio alla variazione (urbanistica e) catastale da abitazione a ufficio, il contribuente decade dalla agevolazione “prima casa” di cui aveva fruito, in quanto va non solo ad attuare un utilizzo diverso da quello che la legge intende agevolare, ma a produrre una modifica della categoria catastale (cfr. per es., tra le altre, Cass. n. 14173/2013). 
Emerge da tutto quanto passato in rassegna che il prevalente orientamento  della giurisprudenza di legittimita’ è nel senso di ritenere che, al di la’ del tenore letterale della legge, l’inidoneità abitativa – oggettiva o soggettiva - della casa preposseduta sia nello stesso comune non acquistata con l’agevolazione, sia acquistata con la agevolazione ovunque si trovi, consente l’accesso alla agevolazione prima casa.
Non sono mancate le pronunce contrarie, ma l’indirizzo appare delinearsi in via di consolidamento.

mercoledì 29 agosto 2018

Agevolazioni prima casa abitazione non idonea, lo sconto si allarga

Con la sentenza n.2565/2018 la Cassazione è intervenuta su un tema molto dibattuto: l’applicazione del bonus prima casa. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha riconosciuto l’agevolazione anche a coloro che, pur già titolari di un precedente immobile, si trovano costretti per inidoneità del primo, ad acquistarne un secondo.
Come ricordato dal Sole 24 Ore, il Fisco agevola l’abitazione principale e l’acquisto della “prima casa” mediante uno sconto sulle tasse da pagare quando si stipula il rogito di compravendita. Ma ad alcune condizioni: non avere, in tutta Italia, la proprietà di un’altra casa acquistata con il beneficio fiscale e non avere la proprietà di un’altra abitazione nello stesso Comune. Ma cosa succede se la casa risulta “non idonea” ad essere abitata? Una questione scottante, che negli anni ha suscitato molteplici discussioni e che è stata più volte sotto i riflettori della giurisprudenza.
Adesso la sentenza n.2565/2018 sembra aver fatto chiarezza una volta per tutte. Con questa pronuncia, la Cassazione ha stabilito che se l’acquirente è titolare di un alloggio ritenuto “non idoneo” ad essere abitato può acquistare una seconda casa con l’agevolazione fiscale. Nel dettaglio, è stato specificato che la proprietà di un’abitazione nel medesimo Comune (non acquistata con l’agevolazione prima casa) non impedisce di effettuare un nuovo acquisto agevolato se si tratta di una casa non idonea a essere abitata.
La sentenza ha specificato che l’agevolazione è in ogni caso impedita a chi ha già la proprietà di una casa acquistata con il beneficio, a meno di non venderla prima del nuovo rogito d’acquisto o entro l’anno successivo; che la proprietà di una casa nel medesimo Comune (non acquistata con l’agevolazione prima casa) non impedisce di effettuare un nuovo acquisto agevolato se si tratta di un’abitazione non idonea a essere abitata; che questa inidoneità può essere sia di tipo soggettivo (relativa alla situazione personale del contribuente), sia di tipo oggettivo (relativa alle condizioni dell’edificio). Nell’ambito della inidoneità oggettiva rientra anche la “inidoneità giuridica”, che si verifica nel caso in cui il proprietario dell’abitazione non la può utilizzare in quanto concessa in affitto ad altri.
E’ bene ricordare che il bonus prima casa è un’agevolazione fiscale prevista per chi compra o riceve a titolo gratuito (donazione o testamento) un immobile da destinare a prima casa di abitazione.
Sugli atti di vendita immobiliare tra privati, l’aliquota dell’imposta di registro è del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e le imposte ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa di 50,00 euro ciascuna.
Sugli atti di vendita immobiliare con aziende soggette a Iva, l’aliquota dell’Iva è del 4%, l’imposta di registro fissa è di 200,00 euro e le imposte ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna;
Sui trasferimenti immobiliari gratuiti (donazioni o successioni testamentarie, le imposte sulle successioni e sulle donazioni sono in misura ordinaria, ma le imposte ipotecaria e catastale sono nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna. Nei passaggi tra coniugi o tra ascendenti, l’aliquota dell’imposta di registro è del 4%, ma solo sul valore del bene che eccede 1 milione di euro (cosiddetta franchigia): se il bene vale 900mila euro non si pagano imposte mentre se vale 1.100.000 euro si paga il 4% di 100mila.
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, inoltre, è possibile applicare l’agevolazione prima casa (imposta di registro dell’1,5%) anche al momento dell’acquisto dell’immobile da concedere in leasing da parte della società di leasing, purché l’utilizzatore sia in possesso delle condizioni agevolative previste dalla legge.

venerdì 15 giugno 2018

Draghi (Bce) rompe gli indugi: stop al QE a fine anno, tassi stabili a lungo

Tassi fermi, il QE termina a fine anno

La Bce non tocca i tassi, che dunque come ampiamente previsto restano pari a 0% come tasso di riferimento, -0,40% sui depositi alla Bce, +0,25% sulle operazioni di rifinanziamento marginale, ma annuncia che il quantitative easing (QE), in scadenza a fine settembre, verrà sì prorogato di altri 3 mesi fino a fine anno, ma ad un ritmo ulteriormente rallentato da 30 a 15 miliardi di euro di acquisti di bond sul mercato al mese.

Bce continuerà a reinvestire bond in scadenza

Dal primo gennaio dell’anno prossimo gli acquisti si interromperanno, ma per un “esteso periodo di tempo” Eurotower continuerà a reinvestire i titoli in portafoglio in scadenza, tra cui i 356 miliardi di bond italiani che secondo un’analisi di Intesa Sanpaolo a quel punto l’istituto guidato da Mario Draghi si ritroverà in cassa, al fine di “mantenere favorevoli condizioni di liquidità e un elevato livello di accomodamento monetario”.

Nessun rialzo dei tassi per almeno 12 mesi, euro giù

Lo stesso Draghi ha anche precisato che i tassi sull'euro resteranno fermi almeno per i prossimi 12 mesi, dunque fino a tutta l’estate 2019, un dettaglio che indebolisce la valuta unica europea contro il dollaro (che invece sconta almeno altri 2 rialzi dei tassi entro fine anno dopo i due finora attuati, più altri quattro rialzi nel 2019), col cambio che scivola da 1,18 a 1,17.

Borse in ripresa, bond incerti

In ripresa le borse, perché secondo la Bce l’inflazione si sta muovendo verso l’obiettivo del 2%, scenario compatibile con una ulteriore espansione economica e dunque un incremento degli utili aziendali, mentre sul mercato obbligazionario rendimenti e spread tornano ad oscillare.