Quello dei rumori provenienti dagli appartamenti dei nostri vicini di casa è argomento che abbiamo trattato più volte.
È bene, prima di vedere come possiamo agire se nonostante i nostri richiami non cambia nulla, fare una premessa.
Al di là delle regole scritte bisogna sempre avere a mente che vale la pena agire con un minimo di tolleranza.
Non sempre ce ne accorgiamo ma può anche accadere che chi si lamenta delle intemperanze altrui sia poi egli stesso a non recare disturbo.
In secondo luogo, come diremo oltre, esiste il diritto a non essere disturbati, non esiste il diritto al silenzio assoluto. Come dire: cerchiamo sempre di comprendere che viviamo insieme ad altri.
Detto ciò è utile tener conto che la tutela contro immissioni rumorose moleste e/o intollerabili si estende a tre livelli: penale, civile e amministrativo.
Schiamazzi e rumori, la tutela penale
In questo caso ciò che si punisce non è la condotta che ha causato un danno ma la condotta in sé come potenzialmente lesiva dell'interesse pubblico al riposo ed alla tranquillità delle persone (art. 659 c.p.).
Urla e schiamazzi in condominio: l'accertamento dei rumori non richiede perizie fonometriche
In più articoli, infatti, si è evidenziato (e criticato) il fatto che "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 cod. pen., è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da superare i limiti della normale tollerabilità, anche in relazione alla loro intensità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, ovvero alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di persone, anche se non è necessario che siano state tutte disturbate in concreto, atteso che la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica, non assumendo rilievo assorbente le lamentele di una o più persone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3678 del 01/12/2005-31/01/2006, Giusti).
Trattasi, invero, di reato di pericolo presunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone" (Trib. Bari 24 settembre 2007).
Ad ogni modo, come direbbero gli antichi, dura lex sed lex: chi volesse avvalersene potrebbe segnalare i fatti all'autorità di pubblica sicurezza.
Schiamazzi e rumori, la tutela civile
Il primo riferimento, quello legislativo è rappresentato dall'art. 844 c.c. che recita:
"Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso".
Si badi: esistono soglie di rumore al di sopra delle quali scattano sanzioni amministrative e/o penali per la loro inosservanza. Ciò non vuol dire che "sotto soglia" non vi sia intollerabilità: la misura della tollerabilità del rumore, sebbene chiaramente debba fondarsi su dati obiettivi, è comunque rimessa alla valutazione del giudice che può base la propria decisione anche su altri elementi, quali ad esempio testimonianze, massime di comune esperienza, ecc.
Rumori in condominio, la prova del superamento della normale tollerabilità
In tal senso e più volte si è espressa anche la Corte di Cassazione affermando che "in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ."; Cass. 939/11; Cass. 8474/15)".
Oltre alla tutela normativa può essere previsto anche un divieto di particolari rumori, ovvero specifiche soglie di riferimento anche dai regolamenti condominiali di natura contrattuale.
In termini processuali, è utile rammentare che in relazione alla materia dei rumori valgono le normali regole previste in relazione all'onere della prova: in buona sostanza spetta a chi lamenta la violazione di queste norme dare prova dell'illiceità della condotta altrui. Pure qui deve essere ben chiara una cosa.
La Cassazione ha specificato che "il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore.
In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile" (Cass. 11 febbraio 2011 n. 3440). Come dire: non esiste il diritto al silenzio.
Schiamazzi e rumori, la tutela amministrativa
Molti regolamenti di polizia locale sanzionano i rumori e gli schiamazzi.
Per ottenere la tutela da parte della polizia locale è necessario consultare tali atti normativi ed eventualmente chiederne l'intervento nei casi in cui fosse possibile farlo e lo si ritenesse necessario.
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